Sentenza n. 12783/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per turismo n. 640, emanato dall'Ambasciata d'Italia a Manila in data 16/04/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per turismo adottato dall'Ambasciata d'Italia a Manila il 16 aprile 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per turismo, motivato dall'insufficienza dei mezzi di sussistenza, dall'inattendibilità delle informazioni sulla finalità e sulle condizioni del soggiorno, dai dubbi sull'affidabilità e autenticità della documentazione e dai dubbi sull'intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri alla scadenza del visto. Ha dedotto di lavorare stabilmente come casino dealer a bordo di navi da crociera, di voler trascorrere una breve vacanza in Italia con il fidanzato e collega, cittadino italiano, e di avere prodotto documentazione idonea a comprovare la disponibilità di mezzi economici sufficienti, nonché la titolarità di visti per gli Stati Uniti e per l'Australia rilasciati per attività di lavoratrice marittima. I tre motivi di ricorso hanno riguardato la violazione dell'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto, il difetto di motivazione e la violazione della normativa di settore. Il Ministero ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità relativa alla procura, ritenendo valida la procura rilasciata davanti alle competenti autorità filippine, corredata di traduzione e apostille. Nel merito ha accolto il ricorso per violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Il procedimento si era concluso il 16 aprile 2024, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 145/2024, convertito nella l. n. 187/2024, che hanno escluso il preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti d'ingresso; pertanto, ratione temporis, l'art. 10-bis era applicabile. Il Collegio ha inoltre affermato che, prima della riforma, il preavviso trovava applicazione anche ai visti Schengen disciplinati dal Regolamento (UE) n. 810/2009. La violazione non è stata ritenuta irrilevante ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990, poiché il rilascio del visto comporta valutazioni ampiamente discrezionali sull'affidabilità del richiedente, sulla credibilità delle finalità del viaggio e sul rischio migratorio. La relazione prodotta in giudizio aveva individuato ulteriori carenze documentali relative alla situazione economica e lavorativa e ai legami con il Paese d'origine: tali elementi, se comunicati prima dell'adozione del diniego, avrebbero potuto essere oggetto di chiarimenti o integrazioni e incidere sulla valutazione amministrativa. Il diniego è stato quindi annullato. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
Il preavviso di rigetto era applicabile ratione temporis al procedimento di rilascio del visto concluso il 16 aprile 2024; la sua omissione ha leso la partecipazione procedimentale della richiedente.
La violazione del preavviso non è stata ritenuta formalmente irrilevante, poiché il procedimento richiedeva valutazioni discrezionali sull'affidabilità della richiedente, sulla credibilità del viaggio e sul rischio migratorio, sicché il contraddittorio avrebbe potuto incidere sull'esito.
d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni nella l. n. 187/2024
La riforma successiva, che ha escluso il preavviso di rigetto per i procedimenti relativi ai visti d'ingresso, non si applica a un procedimento concluso anteriormente alla sua entrata in vigore.
Regolamento (UE) n. 810/2009
Prima della riforma legislativa richiamata, la disciplina dei visti Schengen non impediva l'applicazione dell'art. 10-bis l. 241/1990.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Per i procedimenti di rilascio del visto d'ingresso conclusi prima dell'entrata in vigore della riforma che ha escluso l'art. 10-bis l. 241/1990, l'amministrazione deve comunicare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, anche quando si tratti di visti Schengen disciplinati dal Regolamento (UE) n. 810/2009.
- L'omissione del preavviso di rigetto non è sanata dall'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 quando il procedimento implica valutazioni discrezionali sull'affidabilità del richiedente, sulla credibilità della finalità del viaggio e sul rischio migratorio.
- Quando l'amministrazione espone soltanto in giudizio ulteriori carenze documentali non previamente comunicate, il giudice può ravvisare la concreta lesione della partecipazione procedimentale, poiché l'interessato avrebbe potuto fornire chiarimenti o integrazioni documentali prima della decisione.
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