Cassazione Penale, Sentenza n. 46574/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna per ricettazione (Tribunale di Salerno, 7/2/2013, irrevocabile 2/10/2018). Il difensore ha dedotto violazione e errata applicazione dell'art. 630, n.1 lett. a) e c), cod. proc. pen., sostenendo che la "prova nuova" costituita dalle dichiarazioni rese a difesa da Botta Raffaele e dalla sentenza irrevocabile di assoluzione dello stesso per fatti analoghi fosse idonea a giustificare la revisione: in particolare si è prospettato che il denunziante Iannone avrebbe erroneamente inserito tra i titoli smarriti un assegno che invece aveva consegnato a Botta, il quale a sua volta avrebbe ceduto l'assegno all'Arienzo, sicché la ricostruzione di Botta potrebbe giustificare l'innocenza del ricorrente. Si censura la valutazione della Corte territoriale sulla attendibilità del dichiarante e la correlata esclusione della idoneità della prova nuova a rimuovere il giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di Appello di Napoli secondo cui i fatti accertati nelle due sentenze (quella oggetto di revisione e la sentenza di Botta) sono distinti e non conciliabili in modo da giustificare la revisione. La Corte ha evidenziato che il denunziante Iannone aveva spiegato che l'assegno era stato erroneamente inserito nell'elenco degli smarriti perché lo aveva consegnato a Botta e che tale circostanza non era stata mai concretamente ritirata; le dichiarazioni rese ex art. 197-bis sono state valutate unitamente agli altri elementi e ritenute prive di riscontri qualificati e non idonee, da sole, a costituire prova nuova ai fini della revisione. Pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen. (n.1 lett. a) e c))
Norma sulle ipotesi di revisione; invocata dal ricorrente come generale fondamento della domanda. La Corte ha ritenuto che i nuovi elementi addotti non soddisfino il requisito di idoneità a rimuovere il giudicato previsto dalla norma.
Prevede l'assunzione di dichiarazioni da parte del difensore. La Corte ha richiamato che tali dichiarazioni devono essere valutate unitamente ad altri elementi che ne confermano l'attendibilità e non costituiscono, da sole, prova nuova idonea alla revisione.
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Regola la valutazione probatoria e l'obbligo di valutare le dichiarazioni alla luce di altri elementi che ne confermino l'attendibilità; richiamata per sostenere che la dichiarazione integrativa non può essere considerata isolatamente.
Massime di principio
- Una dichiarazione resa ex art. 197-bis, se non corroborata da riscontri esterni qualificati, non costituisce automaticamente "prova nuova" idonea a giustificare la revisione di una sentenza penale.
- Per l'ammissibilità della revisione il giudice può (e deve) esaminare l'affidabilità intrinseca del nuovo dichiarante e la plausibilità delle sue affermazioni rispetto ai fatti obiettivamente accertati e irrevocabili; non è sufficiente la mera possibilità teorica di una diversa ricostruzione.
- Se la denuncia originaria non è stata ritirata o è stata integrata in modo incompatibile con la nuova versione, la nuova dichiarazione difficilmente potrà ritenersi idonea a rimuovere il giudicato.
- La prova nuova deve essere valutata nella sua capacità concreta di determinare la revoca della condanna: mere supposizioni o contraddizioni con elementi processuali già definitivi non bastano.
- Il ricorso per revisione manifesto infondato può comportare condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria a carico del proponente.
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