Cassazione Penale, Sentenza n. 10324/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 29/03/2022 che aveva respinto l'opposizione avverso il decreto del Pubblico Ministero di rigetto della richiesta di restituzione della somma di €8.530,00 sequestrata in occasione di perquisizione (24/11/2021-30/11/2021). La ricorrente deduceva inosservanza o errata applicazione degli artt. 253 e 355, comma 2, c.p.p. e mancata motivazione sulla necessità di convalida del sequestro, sostenendo la genericità del provvedimento di sequestro e la conseguente necessità di convalida da parte dell’organo requirente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 263, comma 5, c.p.p., nell'opposizione al decreto di rigetto della restituzione siano ammissibili solo censure relative alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova e non questioni attinenti alla legittimità o opportunità del sequestro (che spettano al riesame). Le doglianze della ricorrente sono risultate generiche e prive di dimostrazione che le somme non costituissero corpo del reato. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
L'opposizione avverso il decreto del PM di rigetto della restituzione può dedurre solo censure sulla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova; questioni circa la legittimità o l'opportunità del sequestro sono riservate al procedimento di riesame.
Regola la competenza e le modalità del riesame: secondo la Corte, le questioni di legittimità del provvedimento genetico devono essere proposte mediante il riesame ai sensi di questo articolo, non tramite l'opposizione ex art. 263.
Norma sul sequestro probatorio: la ricorrente ha invocato tale norma, ma la Corte ha ritenuto che le censure debbano dimostrare specificamente l'assenza del carattere di corpo del reato per ottenere la restituzione, e non siano valide se proposte in termini generici.
art. 355, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sulla forma e motivazione degli atti: la ricorrente lamentava mancata motivazione sulla convalida, ma la Corte ha affermato che la contestazione deve essere pertinente all'ambito consentito dell'opposizione (necessità del vincolo a fini di prova) e adeguatamente specificata.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione: la Corte osserva che l'ordinanza del GIP è impugnabile per cassazione ai motivi previsti, ma non per far valere surrettiziamente questioni riservate al riesame.
Massime di principio
- In un'opposizione avverso il decreto del PM che rigetta la richiesta di restituzione (art. 263 c.p.p., comma 5) è possibile dedurre soltanto censure attinenti alla necessità di mantenere il vincolo a fini di prova; non è il canale corretto per contestare la legittimità o l'opportunità del sequestro, che devono essere impugnate con la richiesta di riesame.
- Le doglianze generiche sulla mancata convalida o sulla forma del sequestro sono insufficienti: il ricorrente deve dimostrare concretamente perché il bene non costituisce corpo del reato o perché il vincolo non sia necessario ai fini probatori.
- Se si intende contestare la legittimità del provvedimento genetico (es. vizi della perquisizione o del decreto di sequestro), occorre attivare il rimedio del riesame nei termini e con le argomentazioni previste dall'art. 324 c.p.p.
- Ricorsi e impugnazioni inammissibili o formulati in modo irrituale possono comportare condanne alle spese e sanzioni (anche somme alla Cassa delle ammende); è pertanto opportuno predisporre motivazioni chiare, specifiche e congruamente documentate prima di impugnare.
- Per ottenere la restituzione di somme sequestrate conviene dimostrare con elementi probatori che le somme non sono riconducibili all'attività illecita contestata (assenza di rapporto con il reato, provenienza lecita, ecc.) e focalizzarsi sul requisito della non necessità a fini di prova.
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