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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5199/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto sequestro e confisca 'allargata' di somme e beni ritenuti nella disponibilità di Antonio Parisi (fino a euro 292.032,00) contestando: violazione e mancata applicazione corretta dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis c.p.); carenza di motivazione sui presupposti per la confisca (mancata ricostruzione del compendio patrimoniale del nucleo familiare, non dimostrata la sproporzione); mancata giustificazione della scelta, tra più ipotesi, della stima operata dal perito (dott. Massimo Bua); uso di criteri inadeguati per la quantificazione della sproporzione (confronto su dato annuale e periodo temporale non chiarito), e valutazione di movimentazioni patrimoniali anteriori al periodo contestato senza motivazione della loro pertinenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata per grave carenza di motivazione e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Catania per nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che la Corte d'Appello non ha ricostruito compiutamente i beni del nucleo familiare, non ha dimostrato la sproporzione rispetto ai redditi e all'attività del Parisi, non ha motivato la scelta dell'ipotesi peritale prescelta tra le diverse formulate, e non ha chiarito l'ambito di "ragionevolezza temporale" adottato ai fini della confisca allargata.

Norme richiamate

  • decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies (convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356) - ora art. 240-bis cod. pen.

    art. 12-sexies d.l. 8/6/1992, n.306; art. 240-bis cod. pen.

    La norma consente la confisca allargata per sproporzione tra redditi leciti e patrimoni; richiede accertamenti motivati circa la disponibilità effettiva dei beni, la ragionevolezza temporale tra acquisto e reato e criteri chiari per la quantificazione della sproporzione. Il terzo intestatario può contestare sia la fittizietà dell'intestazione sia la mancanza dei presupposti per la confisca.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 33 del 2018

    Richiama la necessità di valutare la 'ragionevolezza temporale' tra acquisizione del bene e attività illecita, come parametro rilevante nell'applicazione della confisca per sproporzione.

  • Sezioni Unite Cassazione, n. 27421 del 25/02/2021 (Crostella)

    Precisa criteri interpretativi relativi alla confisca per sproporzione e all'ambito temporale da considerare, evidenziando l'esigenza di motivazione specifica quando si dispone la confisca allargata.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 19094 del 15/12/2020 (Flauto)

    Sez. 1, n. 19094/2020 (dep. 14/05/2021)

    Riconosce la legittimazione del terzo intestatario ad impugnare la confisca non solo per fittizietà ma anche per mancanza dei presupposti legali o di adeguata motivazione.

Massime di principio

  • Il terzo intestatario di un bene sottoposto a confisca allargata è legittimato a impugnare sia la fittizietà dell'intestazione sia la carenza dei presupposti legali per la confisca; il giudice deve valutare entrambe le prospettazioni.
  • Il giudice che dispone la confisca per sproporzione deve ricostruire compiutamente il patrimonio oggetto di accertamento (anche del nucleo familiare, se rilevante) e motivare come ciascun bene sia attribuito alla disponibilità del soggetto ritenuto responsabile.
  • Se il perito formula più ipotesi di stima, la scelta dell'ipotesi adottata deve essere esplicitamente motivata dal giudice; non è sufficiente il richiamo generico alla congruità della perizia.
  • Deve essere chiarito e motivato il criterio temporale adottato (la 'ragionevolezza temporale') per collegare acquisizioni patrimoniali e attività illecita; non si può operare un automatismo basato su confronti annuali senza disamina delle capacità reddituali al momento dell'acquisizione.
  • In presenza di dubbi sulla pertinenza di movimentazioni patrimoniali anteriori al periodo contestato, il giudice deve indicare le ragioni per cui tali fatti sono ritenuti rilevanti ai fini della confisca.
  • L'insufficiente motivazione sulla sussistenza dei presupposti per la confisca comporta annullamento e rinvio; pertanto, in casi analoghi, conviene richiedere al giudice una puntuale ricostruzione patrimoniale e una motivazione dettagliata sui criteri di quantificazione.

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