Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05161/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. Il Procuratore ha dedotto: (i) inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali relative alla valutazione della gravità indiziaria e della motivazione (artt. 292, 309 comma 9, 273 commi 1 e 1-bis, 192 commi 2-4 c.p.p.), lamentando una valutazione parcellizzata e l'omissione di considerare specifiche intercettazioni (es. conversazione del 24.1.2023) e altri elementi probatori; (ii) errore nella valutazione delle esigenze cautelari (artt. 274, 275 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente la recidiva, le precedenti condanne e la pendenza di un procedimento per minaccia a pubblico ufficiale aggravata, nonché le numerose frequentazioni post-scarcerazione; ha invocato la presunzione di adeguatezza della custodia carceraria prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione congrua e logica nel ritenere che i gravi indizi di partecipazione all'associazione mafiosa risultassero riferiti principalmente al periodo fino al 2014-2015 e che non sussistessero elementi idonei a dimostrare una partecipazione attuale durante la detenzione e dopo la scarcerazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui in sede di legittimità è consentita solo la verifica della adeguatezza della motivazione e non la riconsiderazione dei fatti o della valutazione delle intercettazioni; ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione della nozione del "tempo silente" e che la presunzione di adeguatezza della custodia prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. possa essere superata sulla base di motivazione specifica che documenti l'esaurimento dell'attività associativa o il disimpegno concreto dell'indagato. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso del Procuratore e conferma dell'ordinanza del Tribunale che aveva annullato la misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso: norma sostanziale oggetto della contestazione; la valutazione giudiziaria si concentra sulla prova della partecipazione e sulla sua attualità nel tempo

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riferimento a ipotesi aggravate o con specifiche finalità (citato nel provvedimento come aggravante contestata per fatti connessi)

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Previsione di una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per reati associativi; la motivazione del riesame deve spiegare perché tale presunzione sia superata, ad esempio dimostrando il recesso o l'esaurimento dell'attività associativa o la mancanza di condotte recenti

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme sulle esigenze cautelari e sui presupposti della custodia: il giudice valuta la sussistenza di esigenze cautelari attuali alla luce degli elementi di fatto, non limitandosi ai precedenti penali

  • art. 292, 309 comma 9, 273 commi 1 e 1-bis, 192 commi 2-4 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in materia di procedimento, riesame e oneri probatori/motivazione; la Corte ha ritenuto che siano state adeguatamente applicate dal Tribunale del riesame nella valutazione della gravità indiziaria e della motivazione

  • Giurisprudenza di legittimità

    Principio consolidato che la Corte di Cassazione, in sede di legittimità su misure cautelari, verifica la congruità e la logicità della motivazione ma non può ritrattare la valutazione in fatto e l'apprezzamento delle intercettazioni, riservati al giudice del merito

Massime di principio

  • La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi richiede prova di condotte recenti e un ruolo operativo attuale: precedenti condanne non bastano da sole a giustificare la custodia cautelare
  • La presunzione di adeguatezza della custodia ex art. 275, comma 3 c.p.p. può essere superata se il giudice motiva specificamente il disimpegno o l'esaurimento dell'attività associativa (non basta il mero passare del tempo senza argomentazione)
  • Intercettazioni isolate o singole conversazioni non hanno valore decisivo se non inserite in un quadro probatorio coordinato e valutato nel suo complesso; il giudice del merito ha ampio potere di interpretazione delle intercettazioni e la Cassazione non rivede la valutazione fattuale
  • Contatti sporadici o frequentazioni in pubblico con soggetti contigui a un clan non costituiscono automaticamente prova di partecipazione attuale: serve dimostrazione di assunzione concreta di ruoli o di iniziative funzionali all'associazione
  • In sede di ricorso per cassazione avverso decisioni sul riesame delle misure cautelari la verifica è limitata all'adeguatezza della motivazione e al rispetto dei canoni logici e giuridici; richieste di riconsiderazione integrale delle risultanze probatorie sono generalmente inammissibili
  • Per superare la presunzione cautelare il P.M. deve indicare elementi specifici recenti (attività, comunicazioni, contributi economici, comando operativo) che indicano pericolosità e partecipazione continuativa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.