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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35189/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha disposto gli arresti domiciliari con divieto di comunicazione per i reati di turbata libertà degli incanti (capi A), B), D), F) e G)). I difensori deducevano principalmente vizi concernenti le esigenze cautelari: 1) carenza o apparente motivazione circa la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione del reato (si evidenziava il lungo intervallo temporale tra richiesta del PM e adozione dell'ordinanza, la pubblicità della vicenda, e le dimissioni della ricorrente da incarichi rilevanti); 2) motivazione generica e vaga sull'«ascendente» esercitato dalla ricorrente sul personale amministrativo e sui colleghi. Inoltre è stata chiesta la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza per il mancato rispetto dei termini acceleratori dell'art. 311 c.3 e c.5; in sede di motivi aggiunti sono stati prodotti provvedimenti sopravvenuti (decisone del riesame su un coimputato) per sostenere la sproporzione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso diretto ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. sia ammesso solo per violazione di legge e, con riferimento alla motivazione, può censurare soltanto la totale mancanza o la motivazione meramente apparente, non la sua presunta insufficienza o una diversa valutazione di merito. La Corte ha ritenuto la motivazione del GIP sussistente: il giudice aveva adeguatamente argomentato la pluralità di condotte nel tempo e la persistenza del potere di influenza della ricorrente non completamente reciso dalle dimissioni. La richiesta di inefficacia basata sul mancato rispetto dei termini dell'art. 311 è stata respinta: tali termini sono ordinatori e non perentori (diversamente dall'art. 309 per il riesame), quindi il loro superamento non determina automaticamente la cessazione degli effetti della misura, salvo diversa questione di legittimità costituzionale. I motivi aggiunti sono stati ritenuti inammissibili ove introducevano censure non riferibili ai capi originariamente dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 311 cod. proc. pen., comma 2, 3 e 5

    Il ricorso [per cassazione] è presentato... Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti

    Il ricorso diretto per cassazione contro misure coercitive è ammesso solo per violazione di legge; i termini per la trasmissione e per la decisione sono ordinatori (non perentori), pertanto il loro superamento non determina automaticamente inefficacia della misura.

  • art. 309 cod. proc. pen., commi 5, 9 e 10

    Il presidente cura che sia dato immediato avviso... entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti... entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale... decide. Se la trasmissione... o la decisione... non intervengono nei termini ... l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia

    Per il riesame innanzi al Tribunale i termini sono espressamente perentori e la loro violazione puo' comportare perdita di efficacia della misura; disciplina diversa e più garantista rispetto al ricorso diretto per cassazione.

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiede l'esistenza di un pericolo di reiterazione 'concreto e attuale'; la Corte interpreta questo requisito come domanda prognostica sulla possibilità di condotte reiterative (continuità del pericolo), non come necessità di una imminente occasione concreta di recidiva.

  • art. 173, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che i termini sono perentori solo nei casi previsti dalla legge; applicato per distinguere natura ordinatoria vs perentoria dei termini procedurali.

  • art. 13 Cost.

    Richiamata dalla difesa come parametro costituzionale sulla libertà personale; la Corte osserva che la tutela dei diritti costituzionali va perseguita ma che non è possibile reinterpretare i termini procedurali come perentori senza sollevare questione di legittimità costituzionale.

  • art. 5 CEDU, § 4

    Richiede un 'ricorso effettivo' e decisione in breve termine sulla legittimità della detenzione; la Corte rileva che la giurisprudenza CEDU ammette anche termini ordinatori se, nel concreto, la decisione resta effettiva e tempestiva.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma processuale sulla denunciata violazione di legge e motivazione, richiamata quale titolo di deduzione dei motivi di cassazione (ma il sindacato è limitato alla mancanza di motivazione assoluta).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna della ricorrente alle spese.

Massime di principio

  • Il ricorso diretto per cassazione ex art. 311 c.2 contro misure coercitive è limitato al controllo di legittimità e, in particolare, alla totale mancanza o alla motivazione meramente apparente: non è lo strumento per rivedere valutazioni di merito o l'adeguatezza delle argomentazioni del giudice di merito.
  • I termini procedurali previsti per il ricorso diretto (art. 311 c.3 e c.5) sono ordinatori e non perentori: il loro superamento non produce automaticamente inefficacia della misura; per ottenere effetti di inefficacia si può far valere la perentorietà prevista per il riesame (art. 309) o sollevare questione di legittimità costituzionale della norma.
  • Le dimissioni o la sospensione dall'incarico non eliminano automaticamente il pericolo di reiterazione in reati contro la pubblica amministrazione: il giudice deve motivare se e perché la cessazione dell'incarico non scalfisce la permanenza di posizioni o rapporti che rendono probabile la reiterazione.
  • Se si intende contestare la proporzionalità della misura o introdurre elementi sopravvenuti, il rimedio più appropriato è il riesame (art. 309) o l'istanza di revoca/modifica, non il ricorso diretto in Cassazione, salvo che i nuovi motivi siano strettamente collegati ai capi originari e tempestivamente dedotti secondo le regole sui motivi nuovi.
  • Per tutelare in modo efficace la libertà personale, la scelta tra ricorso per riesame e ricorso diretto per cassazione deve essere strategica: il riesame consente sindacato di merito e uso di elementi sopravvenuti e beneficia di termini perentori; il salto in Cassazione concentra il controllo sulla legittimità e sulla esistenza minima della motivazione.

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