Cassazione Penale, Ordinanza n. 12907/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo fosse aspecifico e volto impropriamente a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la sua responsabilità penale per i reati ascritti. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove fossero errate. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza era generica e priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., perché non confrontava in modo puntuale le argomentazioni della decisione impugnata e mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività precluse in sede di legittimità.
Norme richiamate
Impone requisiti di specificità del ricorso; la loro mancanza comporta inammissibilità, non essendo sufficiente una doglianza generica o meramente riproduttiva delle difese già svolte in appello.
È il fondamento della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a contestare in modo generico la motivazione della sentenza impugnata senza una puntuale correlazione con le rationes decidendi espresse dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove né una diversa ricostruzione dei fatti fondata su criteri di apprezzamento alternativi a quelli adottati dal giudice di merito.
- La censura che riproduce in cassazione le doglianze già dedotte in appello, senza indicare specifici e decisivi travisamenti del materiale probatorio, difetta di specificità.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura delle risultanze processuali a quella del giudice di merito quando quest'ultimo abbia dato conto in modo puntuale e logico delle emergenze probatorie.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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