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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27024/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 10/07/2025. Dal testo emerge che i motivi riproponevano questioni già esaminate e decise dalla Corte territoriale, con particolare riferimento alla dedotta presenza di patologie psichiatriche rilevanti ai fini dell'imputabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto tali deduzioni inammissibili perché meramente reiterative di questioni già correttamente risolte in appello, sulla base di valutazioni di fatto e di diritto ritenute coerenti con le risultanze processuali e in assenza dell'accertamento di patologie psichiatriche incidenti sull'imputabilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare questioni già dedotte e correttamente risolte dal giudice di appello, senza offrire un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.
  • La deduzione di patologie psichiatriche rilevanti ai fini dell'imputabilità non può essere accolta se la Corte territoriale ha escluso, con motivazione congrua e coerente alle risultanze di causa, l'accertamento di disturbi idonei a incidere sulla capacità di intendere e di volere.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale è la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, da liquidarsi in via equitativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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