Ordinanza n. 281/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento previa sospensione: - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso n. 0007756 del 27 maggio 2024 nonché l’elenco degli ammessi alla prova scritta nella Regione Toscana; - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l''ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente pari a 35; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l''accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell''ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico; Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17\7\2025 per l’annullamento: - del Decreto Direttoriale m_pi.AOODRTO.Registro regionale, dei decreti direttoriali(R).0000721.05-06-2025 e della allegata graduatoria, pubblicati dall’USR per la Toscana recanti ai sensi dell’articolo 10 del D.D.G prot. n. AOODPIT.2788 del 18 dicembre 2023, la graduatoria definitiva di merito regionale del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.M. 13 ottobre 2022, n. 194, per la Regione Toscana; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria regionale degli ammessi alla prova scritta e, con motivi aggiunti, graduatoria definitiva di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria degli ammessi alla prova scritta del concorso per 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui non comprende il suo nominativo, nonché gli atti presupposti e connessi: il bando, il decreto ministeriale, il DPCM di autorizzazione delle procedure, la prova preselettiva, il punteggio conseguito pari a 35, i verbali di redazione e validazione dei quesiti e gli atti degli Uffici Scolastici Regionali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a partecipare alla prova scritta e la condanna delle amministrazioni all'ammissione in forma specifica, con subordinata richiesta risarcitoria. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria definitiva di merito regionale della Toscana. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge tuttavia che la controversia coinvolge la contestazione del criterio di ammissione alla prova scritta basato su una soglia determinata su base regionale e parametrata a un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili, nonché la legittimità della prova preselettiva e del punteggio attribuito.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento, né la richiesta di ammissione alla prova scritta o di risarcimento. Rilevato l'elevato numero dei controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate e le prevedibili difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. La notificazione deve avvenire mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con pubblicazione del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza, dell'elenco dei controinteressati e di un avviso recante le informazioni prescritte. Le pubblicazioni devono essere effettuate entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova degli adempimenti deve essere depositata entro i successivi cinque giorni. Il mancato rispetto dei termini è espressamente sanzionato con l'improcedibilità del gravame. L'ordinanza ordina inoltre alle amministrazioni di eseguire gli adempimenti e alla Segreteria di comunicare il provvedimento alle parti.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della disciplina dell'integrazione del contraddittorio mediante modalità compatibili con l'elevato numero dei controinteressati.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.
Richiamato per autorizzare, nel caso concreto, l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
Richiamato quale base normativa per le modalità di notificazione per pubblici proclami.
Indicato nella domanda introduttiva quale fondamento della richiesta di condanna in forma specifica; la domanda non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide su una graduatoria o su altri atti con un elevato numero di controinteressati, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti mediante notificazione per pubblici proclami, ove il reperimento degli indirizzi individuali presenti prevedibili difficoltà.
- La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate del ricorso, degli atti successivi, dell'ordinanza autorizzativa, dell'elenco dei controinteressati e di un avviso contenente le informazioni necessarie a individuare il giudizio e a seguirne lo svolgimento.
- Il giudice può prescrivere alle amministrazioni destinatarie della notificazione di mantenere online la documentazione pubblicata fino alla sentenza definitiva di primo grado, di rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e di assicurare un collegamento facilmente accessibile dalla home page del sito istituzionale.
- I termini fissati dal giudice per la notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova possono essere qualificati come perentori; l'inosservanza degli adempimenti prescritti può comportare l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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