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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6189/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari (08/10/2021) denunciando, in particolare, la violazione dell'art. 192, comma 3 c.p.p. per l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa Ruggieri Donato Fabio: secondo la difesa Ruggieri era indagato per detenzione di stupefacenti rinvenuti nella sua abitazione dopo l'aggressione, condizione che renderebbe incompatibile la sua veste di testimone (art. 197 c.p.p.) e richiederebbe riscontri esterni individualizzanti alle sue dichiarazioni; inoltre veniva dedotta l'inattendibilità della testimone oculare convivente Ragno Maria Domenica per contrasti sul riconoscimento dell'imputato. Si chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto le dichiarazioni di Ruggieri utilizzabili: il giudice ha valutato che Ruggieri era vittima del tentato omicidio ed estraneo ai fatti relativi allo stupefacente, non sussistendo un collegamento probatorio tale da determinare la sua incompatibilità ai sensi dell'art. 197 c.p.p.; non è emersa una connessione teleologica o di efficacia probatoria tra la detenzione di droga e il tentato omicidio (art. 371, comma 2, lett. b, c.p.p.). Le dichiarazioni raccolte nelle forme previste dall'art. 350 c.p.p. sono state considerate corroborate da elementi convergenti (dichiarazioni della convivente/testimone oculare, videoregistrazioni, tabulati telefonici che attestano minacce). È stato inoltre richiamato il potere del giudice di valutare in termini sostanziali la posizione processuale del dichiarante (richiamo giurisprudenziale Sez. U., Mills). In conclusione la sentenza di merito è stata confermata nei suoi punti decisivi e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Le disposizioni relative alla necessità di riscontri esterni per dichiarazioni rese da soggetti incompatibili non si applicano automaticamente: il giudice deve verificare se sussiste effettiva incompatibilità o collegamento probatorio. Nel caso di specie le dichiarazioni della persona offesa non richiedevano i riscontri ex art.192, comma 3, perché il dichiarante è stato ritenuto fonte testimoniale estranea al reato per cui si procede

  • art. 197 cod. proc. pen.

    Disciplina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone; la Corte ha ritenuto che l'eventuale posizione di Ruggieri relativa alla detenzione di droga non integrasse una incompatibilità concreta rispetto alle dichiarazioni sul tentato omicidio, non essendovi connessione probatoria tra i procedimenti

  • art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.

    La norma sul collegamento probatorio tra procedimenti si applica solo se uno stesso elemento di fatto proietta efficacia probatoria su più illeciti; qui tale collegamento non è ravvisabile perché lo stupefacente rinvenuto non costituisce prova del tentato omicidio

  • art. 350 cod. proc. pen.

    Forma di verbalizzazione delle sommarie informazioni; le dichiarazioni di Ruggieri raccolte secondo tale forma sono state ritenute acquisibili e valutabili

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del dibattito giurisprudenziale sulla veste del dichiarante; la Corte costituzionale e le Sezioni Unite riconoscono al giudice il potere di valutare sostanzialmente la posizione processuale del dichiarante, evitando formalismi che escludano automaticamente l'utilizzabilità

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Rilevata la funzione di raccordo tra la reale posizione processuale del dichiarante e lo status che gli viene attribuito quando rende dichiarazioni, nel senso che evita scollamenti formali; utilizzata a supporto della valutazione del giudice sulla qualifica del dichiarante

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 110, 56, 575, 614, 635, 385, 81 c.p./c.p.p. (fatti e reati contestati)

    Riferimenti ai reati per cui è stata affermata la responsabilità dell'imputato (concorso, tentato omicidio, violazione di domicilio, danneggiamento aggravato, evasione continuata); la decisione conferma la valutazione di responsabilità fondata su un complesso probatorio

Massime di principio

  • La mera esistenza di un procedimento a carico del dichiarante per fatti diversi non determina automaticamente la sua incompatibilità a testimoniare: occorre verificare la sussistenza di un effettivo collegamento probatorio tra i procedimenti
  • Se non sussiste connessione probatoria (art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p.) le dichiarazioni della vittima possono essere utilizzate anche se in un diverso procedimento è coinvolta la stessa persona per fatti non direttamente rilevanti ai fini dell'evento criminoso
  • Il giudice ha il potere (e l'obbligo) di valutare sostanzialmente la posizione processuale del dichiarante; l'accertamento motivato circa l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento della dichiarazione esula da sindacato di legittimità se correttamente motivato
  • Quando sussistono dubbi sull'attendibilità di una dichiarazione, il giudice deve ricercare e valutare elementi di riscontro e congruenza (dichiarazioni di altro testimone oculare, videoregistrazioni, tabulati telefonici, ecc.); tali elementi sono utili per la valutazione della credibilità ma non sempre sono richiesti a monte per l'utilizzabilità formale della dichiarazione
  • La difesa che contesta l'utilizzabilità della dichiarazione deve dimostrare il collegamento probatorio o l'effettiva incompatibilità; altrimenti la contestazione resta insufficiente se i giudici ritengono il dichiarante vittima estranea ai fatti correlati
  • Per la strategia difensiva in casi simili: contestare in modo specifico il nesso probatorio tra procedimenti, produrre elementi che dimostrino la conoscenza preesistente o la possibilità di falsi riconoscimenti, e sollecitare l'acquisizione di riscontri esterni qualora sussista una situazione di potenziale incompatibilità

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