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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35408/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell’adesione della contribuente alla definizione agevolata della lite tributaria pendente ex art. 1, comma 197, L. n. 197/2022, e della successiva adesione dell’Agenzia delle entrate alla richiesta di estinzione. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per la determinazione di un maggior reddito per l’anno d’imposta 2005, con recupero ai fini IRES, IVA e IRAP. La CTP aveva annullato l’atto; la CTR Toscana aveva respinto l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, articolato in tre motivi. Prima della decisione, la società resistente ha depositato istanza dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata della lite tributaria pendente prevista dalla legge n. 197/2022, producendo domanda e quietanza del pagamento della prima rata, e chiedendo l’estinzione del giudizio; l’Agenzia ha aderito a tale richiesta.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 197, L. n. 197/2022

    La Corte ne prende atto come base della definizione agevolata della lite tributaria pendente; l’adesione alla procedura e il deposito della documentazione di versamento integrano i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • L’adesione alla definizione agevolata della lite tributaria pendente, quando accompagnata dalla documentazione richiesta e dal pagamento della rata prevista, consente di ottenere l’estinzione del giudizio pendente.
  • Se entrambe le parti concordano sulla definizione agevolata e ne chiedono gli effetti, la Corte può dichiarare l’estinzione del giudizio senza entrare nel merito dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa regolazione espressamente prevista.
  • Quando interviene una causa estintiva sopravvenuta prima della decisione, la Cassazione non si pronuncia sui motivi di ricorso e si limita a prendere atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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