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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43999/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Incalza, direttore dell'Ufficio tecnico del Comune di Francavilla Fontana, redasse una nota tecnica allegata a deliberazioni comunali in cui attestava che le aree indicate nelle planimetrie soddisfacevano i requisiti di legge per la distribuzione delle farmacie. Tale nota si basava su planimetrie e dati urbanistici risalenti agli anni '70 e non su dati demografici attuali (non consultò né chiese i dati anagrafici/ISTAT richiesti dalla normativa). La Corte territoriale ritenne che la nota rappresentasse dati "attuali" pur essendo fondata su informazioni manifestamente superate, essendo così integrato il reato di falso ideologico in atto pubblico e che l'atto aveva viziato il processo decisionale dell'organo competente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Incalza, ritenendolo infondato. Ha confermato che sussistono sia l'elemento soggettivo (consapevolezza e volontà di presentare come attuali dati obsoleti) sia l'elemento oggettivo del reato di falso ideologico. La Corte ha richiamato il principio secondo cui valutazioni tecniche possono integrare falso ideologico quando l'atto è vincolato a criteri normativi o tecnici predeterminati (es. dati demografici attuali) e l'agente si discosta da tali criteri senza adeguata giustificazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Norma che sanziona il falso ideologico in atto pubblico; applicata alla condotta consistente nell'attestare come attuali dati tecnici e planimetrici manifestamente obsoleti

  • art. 2 legge 475/1968 come modificato dal D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012

    indica che il numero delle farmacie è sottoposto a revisione ogni anno in base alle rilevazioni circa la popolazione residente

    La norma impone l'utilizzo di dati demografici attuali (es. dato ISTAT della popolazione residente al 31/12/2010 o successivi rilevamenti) come parametro vincolante per la rideterminazione delle sedi farmaceutiche; dunque le valutazioni tecniche rilevanti devono basarsi su tali dati

  • art. 11 del D.L. 1/2012

    Richiamato dal ricorrente in via difensiva; la Corte ha ritenuto che l'invocazione non esonerava dall'obbligo di riferirsi ai dati demografici attuali e non giustificava l'uso di dati obsoleti presentati come attuali

  • parametri normativi richiamati nella motivazione (rapporto farmacia/abitanti e distanza minima)

    parametro di una farmacia ogni 3300 abitanti e distanza tra una farmacia e l'altra di almeno 200 metri

    Questi parametri costituiscono criteri tecnici/normativi cui la valutazione del pubblico ufficiale deve attenersi; la loro inosservanza o l'uso di dati falsati può rendere ideologicamente falso il parere

  • giurisprudenza richiamata (Cass. sez.5 n.15773/2007, sez. F n.39843/2015)

    Principi giurisprudenziali che riconoscono che anche enunciati valutativi possono integrare falso ideologico se l'agente, vincolato da criteri normativi o tecnici, si discosta consapevolmente da tali criteri senza giustificazione

Massime di principio

  • Quando un pubblico ufficiale esprime valutazioni tecniche che incidono su atti amministrativi vincolati a criteri normativi o tecnici predeterminati, tali valutazioni devono basarsi su dati ufficiali e attuali; altrimenti possono integrare falso ideologico.
  • L'uso di dati obsoleti presentati come corrispondenti alla situazione attuale, senza aver consultato le fonti ufficiali richieste dalla normativa, può dimostrare la volontà e la consapevolezza necessarie per il reato di falso ideologico.
  • La discrezionalità tecnica è valutabile: ove la normativa o la prassi indichi criteri obbligatori (es. dato ISTAT della popolazione), l'operatore non è libero di scegliere criteri alternativi senza adeguata e documentata giustificazione.
  • In situazioni similari è opportuno documentare le fonti consultate (richieste ufficiali di dati, assenza di dati più aggiornati certificate, appositi avvisi in rapporto di non aggiornamento), e, se si usano dati non recenti, indicarlo esplicitamente nel parere per evitare che vengano interpretati come attestazioni di attualità.
  • Se un atto tecnico può influire sul processo decisionale dell'organo competente, la correttezza e l'attualità delle informazioni sono essenziali: l'errore tecnico non giustificato può essere considerato non innocuo e determinare responsabilità penale e civile.

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