Sentenza del 17/07/2025 n. 19933 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della CTR della Basilicata n. 445/2019, depositata il 21 novembre 2019, che aveva confermato l’accoglimento dei ricorsi contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2008 e 2009, per complessivi Euro 15.954,52 ed Euro 329.936,77, comprensivi di imposte, sanzioni e interessi. La pretesa derivava dal debito fiscale accertato in capo a B.B. e dalla responsabilità solidale attribuita alle società quali cessionarie di rami d’azienda. Con il primo motivo l’Agenzia denunciava la nullità della sentenza per motivazione assente, apparente, incomprensibile o contraddittoria. Con gli altri sei motivi contestava, tra l’altro, l’esclusione della cessione fraudolenta e della presunzione prevista dall’art. 14, comma 5, D.Lgs. 472/1997; la qualificazione della cessione e l’applicazione della disciplina sulla responsabilità del cessionario; la legittimazione delle cessionarie e i limiti alle contestazioni del debito della cedente; la valutazione delle prove; e la riduzione del volume d’affari tramite note di credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR non avesse motivato sulla posizione di S. C. Srl e A.A., non avesse illustrato le ragioni e le prove alla base dell’esclusione della frode, avesse lasciato incompleto un passaggio sulle note di credito e avesse formulato affermazioni inconciliabili sulla natura della cessione. I motivi dal secondo al settimo sono stati dichiarati assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è quindi stata definita in via definitiva la debenza degli importi contestati.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.
La nullità della sentenza ricorre quando la motivazione è del tutto assente, solo apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non basta invece una semplice insufficienza argomentativa. Il vizio deve risultare direttamente dal testo della decisione.
Nel caso di specie la sentenza risulta affetta dalle descritte patologie.
La Corte ha ritenuto la motivazione della CTR incompatibile con lo standard richiesto per la validità della sentenza: mancava una spiegazione per alcune posizioni e per passaggi decisivi e vi erano affermazioni contraddittorie. Queste disposizioni sono richiamate a fondamento del vizio processuale accolto.
Massime di principio
- Una sentenza può essere nulla se non espone le ragioni della decisione su una parte o su una questione rilevante, se si limita ad affermazioni apodittiche senza indicare gli elementi che le sostengono, oppure se contiene passaggi incompleti o contraddittori tali da impedire di ricostruire la decisione.
- La mera insufficienza della motivazione non equivale a nullità: il vizio rilevante deve consistere in un’assenza o anomalia radicale e risultare direttamente dal testo della sentenza.
- Se la Cassazione accoglie un motivo processuale che impone un nuovo esame, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti: ciò non comporta che le relative questioni siano state decise nel merito e il giudice di rinvio dovrà esaminarle nei limiti necessari.
- La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non determina automaticamente chi abbia ragione sulla pretesa fiscale: fino al nuovo esame restano da valutare, tra l’altro, la natura della cessione, l’eventuale frode, la responsabilità solidale e la documentazione fiscale.
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