Cassazione Penale, Ordinanza n. 26799/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile di tentata estorsione. Il fatto, ricostruito in sentenza in modo neutro, riguarda una condotta consistita nell'avere minacciato con un'arma le persone offese per ottenere la consegna di un farmaco; l'evento non si è realizzato per l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Con il primo motivo la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura delle dichiarazioni delle persone offese e una diversa conclusione sull'affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo ha censurato l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento, sostenendo che le attenuanti avrebbero dovuto prevalere sulle aggravanti. È stata depositata anche memoria difensiva, non ritenuta idonea a superare le conclusioni del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, in particolare delle dichiarazioni delle persone offese, operazione non consentita in sede di legittimità in assenza di un chiaro travisamento della prova. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva congruamente motivato sulla sussistenza di atti idonei e diretti alla commissione del delitto di cui all'art. 629 c.p. e sulla mancanza di desistenza volontaria, essendo stata la consumazione impedita solo dall'intervento delle forze dell'ordine. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato: non erano stati indicati elementi specifici a sostegno delle attenuanti generiche e il giudizio di comparazione tra circostanze è stato ritenuto espressione di discrezionalità di merito, sorretta da motivazione non illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come norma incriminatrice del delitto al quale erano idonei e diretti gli atti posti in essere; la Corte ne conferma la configurabilità nella forma tentata, escludendo la desistenza volontaria.
Le circostanze attenuanti generiche richiedono allegazioni specifiche della difesa; in mancanza di elementi valorizzabili, la motivazione del giudice di merito è sufficiente.
Sono evocati come quadro normativo di riferimento per la valutazione della fattispecie tentata e per i principi di diritto richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio, specialmente delle dichiarazioni della persona offesa o dei testimoni, salvo che sia dedotto e chiarito un vero travisamento della prova.
- Per integrare il tentativo punibile occorre che gli atti siano idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del delitto; la desistenza volontaria è esclusa quando il mancato perfezionamento dell'evento dipende da cause esterne, come l'intervento immediato delle forze dell'ordine.
- Le circostanze attenuanti generiche non possono essere imposte in astratto: la difesa deve indicare elementi concreti e specifici a sostegno della richiesta.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se manchi del tutto la motivazione o questa sia manifestamente illogica.
- Una motivazione che giustifichi l'equivalenza tra circostanze in funzione dell'adeguatezza della pena è sufficiente a superare il controllo di legittimità.
Come è indicizzato
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