Sentenza del 06/03/2019 n. 1287 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - Strumentalità delle forme - Ricorso notificato a mezzo PEC quando il processo telematico non era ancora stato avviato - Ammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso notificato tramite PEC è stato ritenuto ammissibile, nonostante il processo telematico non fosse ancora formalmente avviato nella Regione Lazio. La costituzione della parte resistente ha dimostrato che l’atto era giunto a destinazione e aveva raggiunto il proprio scopo, consentendo una piena difesa. Pertanto, l’eventuale irregolarità formale della notificazione non ha comportato la nullità o l’inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata l’ammissibilità del ricorso tributario notificato tramite PEC in un momento in cui, nella Regione Lazio, il processo tributario telematico non era ancora stato avviato. La questione riguardava la presunta invalidità della modalità di notificazione, non prevista o non ancora operativa secondo la disciplina speciale del processo tributario. Il giudice ha ritenuto che, ove la notifica abbia concretamente consentito al destinatario di conoscere l’atto e di difendersi, presentando le proprie controdeduzioni, trovi applicazione il principio di strumentalità delle forme previsto dall’art. 156 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 156 del codice di procedura civile
La nullità di un atto non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La norma esprime il principio di strumentalità delle forme: una violazione formale non determina automaticamente la nullità dell’atto quando questo abbia comunque raggiunto il suo scopo concreto, ossia consentire al destinatario di conoscere l’atto e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Disciplina del processo tributario telematico
Anche se le norme speciali del processo tributario disciplinano le modalità telematiche e il loro ambito temporale di operatività, la loro inosservanza non comporta necessariamente l’inammissibilità quando la notificazione abbia prodotto il risultato sostanziale previsto e la parte resistente si sia costituita.
Cassazione civile, sentenza n. 7665/2016
Il precedente è richiamato a sostegno dell’applicazione del principio secondo cui la costituzione della parte destinataria e la possibilità concreta di difendersi possono sanare l’eventuale invalidità della notificazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’inosservanza delle modalità formali di notificazione non comporta automaticamente l’inammissibilità del ricorso se l’atto è effettivamente giunto al destinatario.
- La costituzione della parte resistente e la presentazione di controdeduzioni sono elementi significativi per dimostrare che la notifica ha raggiunto il proprio scopo.
- Il principio di strumentalità delle forme può prevalere sulla rigorosa osservanza delle modalità tecniche, quando non sia stato leso il diritto di difesa.
- La sanatoria non opera in presenza di una totale inesistenza della notificazione o quando il destinatario non abbia avuto una concreta possibilità di conoscere l’atto e di difendersi.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia la regolarità formale prevista dalla disciplina applicabile al momento della notifica, sia l’effettivo risultato della notificazione e l’eventuale comportamento processuale del destinatario.
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