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Ordinanza

Ordinanza n. 2774/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento: - del Decreto del Direttore Generale della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico n. 563 del 28/02/2023 avente ad oggetto “Adesione alla Convenzione Consip S.p.A. per l'affidamento dei servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale per le Pubbliche Amministrazioni, - ID 1460 – LOTTO 2 – Aggiudicatario RTI CO.L.SER. Servizi S.C.R.L. – L'OPEROSA S.P.A. – C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. – COPMA SOC. COOP. A R. – ATTI 1.6.03\2022-441”, limitatamente alla parte in cui la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico si è riservata “l'esercizio della propria discrezionalità amministrativa qualora, all'esito dell'aggiudicazione della gara regionale ARIA_2021_078, le condizioni (economico/qualitative) della stessa dovessero risultare più favorevoli”. - di ogni provvedimento presupposto, successivo, connesso e collegato, anche al momento non conosciuto, nei limiti di interesse della ricorrente.

Giustizia amministrativa202300605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto presidenziale decisorio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva impugnato, nei limiti del proprio interesse, il decreto della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico relativo all'adesione a una convenzione Consip per servizi di pulizia e sanificazione, nella parte in cui l'amministrazione si era riservata di esercitare la propria discrezionalità qualora, all'esito della gara regionale, fossero risultate condizioni economiche o qualitative più favorevoli. Il ricorso originario era stato dichiarato improcedibile con decreto presidenziale decisorio n. 205/2026, sul presupposto che la ricorrente avesse dichiarato di non avere più interesse alla decisione. La società ha proposto opposizione ex art. 85 c.p.a., deducendo errore per falso supposto di fatto, violazione o falsa applicazione degli artt. 35 e 85 c.p.a., difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio, nonché l'erronea attribuzione alla ricorrente di una dichiarazione di carenza di interesse. La dichiarazione di non interesse era stata invece resa dalla controinteressata, mentre la ricorrente aveva depositato, nella medesima data, una dichiarazione di persistenza dell'interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondati i motivi di opposizione, accertando l'errore di fatto compiuto nel decreto presidenziale: la dichiarazione di carenza di interesse era stata riferita erroneamente alla ricorrente, che aveva invece dichiarato di voler mantenere l'interesse alla decisione. L'errore incideva sul presupposto della declaratoria di improcedibilità e comportava anche un difetto di istruttoria e di contraddittorio. Il ricorso in opposizione è stato pertanto accolto e il decreto presidenziale n. 205/2026 è stato revocato. È stata fissata per la trattazione del ricorso originario nel merito l'udienza del 18 novembre 2026. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 85 c.p.a.

    Consente l'opposizione avverso il decreto presidenziale decisorio; nella fattispecie, l'opposizione è stata accolta perché il decreto aveva erroneamente attribuito alla ricorrente una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35 c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

    La declaratoria di improcedibilità presuppone l'effettiva sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente; non può fondarsi sull'erronea attribuzione di una dichiarazione resa da altra parte.

Massime di principio

  • L'opposizione ex art. 85 c.p.a. deve essere accolta e il decreto presidenziale decisorio revocato quando esso si fonda sull'erronea attribuzione alla parte ricorrente di una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in realtà resa da un'altra parte processuale.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse richiede la verifica dell'effettiva provenienza e del contenuto della dichiarazione processuale; un errore sul soggetto dichiarante costituisce falso supposto di fatto idoneo a travolgere il decreto decisorio.
  • Quando la parte ricorrente abbia tempestivamente dichiarato la persistenza dell'interesse alla decisione, il giudice non può definire il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse senza un'adeguata verifica degli atti e il rispetto del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRito appalti e sorte del contratto
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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