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Sentenza

Sentenza n. 369/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe successiva del minore-OMISSIS-, come da comunicazione dell'esito dello scrutinio finale di agosto emesso dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "Zaleuco" di Locri N. prot.-OMISSIS-, comunicato in pari data nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso anche se non espressamente impugnato perchè non conosciuto;

Giustizia amministrativa202100606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non esamina nel merito i vizi dedotti contro la non ammissione, poiché la parte ricorrente, successivamente al rigetto della tutela cautelare, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate tra le parti e il contributo unificato, ove versato, è stato dichiarato irripetibile.

TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissione dello studente alla classe successiva, comunicato mediante l’esito dello scrutinio finale di agosto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori dello studente hanno impugnato il provvedimento con cui il dirigente scolastico del Liceo Scientifico Zaleuco di Locri aveva disposto la non ammissione del figlio alla classe successiva, deducendone implicitamente l’illegittimità e chiedendo l’annullamento dell’atto e degli atti connessi. In sede cautelare il Collegio aveva rilevato che le insufficienze dello studente non erano state recuperate e che, pertanto, non risultava conseguito il livello di preparazione necessario per l’ammissione alla classe superiore. Il Collegio aveva inoltre precisato che eventuali responsabilità della scuola per la mancata attivazione dei corsi di recupero avrebbero potuto rilevare su piani diversi, ma non avrebbero potuto colmare le lacune formative ostative alla promozione. Dopo il rigetto della domanda cautelare, non impugnato, i ricorrenti non hanno depositato ulteriori scritti e all’udienza hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito, intervenuta nel corso del giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso, quando non residui un’utilità concreta e attuale derivante dalla pronuncia.
  • Il mancato recupero delle insufficienze può costituire elemento oggettivo idoneo a giustificare la non ammissione alla classe successiva, in quanto indice del mancato conseguimento del livello di preparazione necessario.
  • Eventuali responsabilità dell’istituzione scolastica per la mancata attivazione dei corsi di recupero possono rilevare su piani diversi, ma non sostituiscono il necessario accertamento del livello di preparazione dello studente ai fini dell’ammissione alla classe successiva.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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