Cassazione Penale, Ordinanza n. 20823/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste. L'unico motivo deduceva: 1) mancata concessione delle attenuanti generiche; 2) illegittima applicazione dell'aggravante del travisamento; 3) eccessività e difetto di motivazione dell'aumento di pena per la continuazione tra reati. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché aspecifico e reiterativo di censure già puntualmente disattese dal giudice di merito; ha inoltre osservato che il diniego delle attenuanti generiche era motivato con congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, che l'aggravante del travisamento risultava correttamente riconosciuta sulla base di riscontri fattuali e richiami giurisprudenziali, e che la determinazione dell'aumento per la continuazione era stata implicitamente e sufficientemente motivata, secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite, in presenza di reati omogenei e di un aumento minimo rispetto alla pena base.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il giudice di legittimità ha ritenuto manifestamente infondate o aspecifiche tutte le doglianze, valorizzando la sufficienza della motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche, sulla sussistenza dell'aggravante del travisamento e sulla determinazione dell'aumento di pena per continuazione.
Norme richiamate
In tema di reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, rispettando i limiti legali e il rapporto di proporzione tra le pene.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a reiterare censure già specificamente confutate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
- Il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche con un riferimento sintetico ma congruo agli elementi ritenuti rilevanti, senza necessità di analitica confutazione di ogni profilo allegato dall'imputato.
- L'aggravante del travisamento può essere riconosciuta sulla base di concreti riscontri fattuali, purché la motivazione dia conto degli elementi che sorreggono la qualificazione aggravata.
- In tema di reato continuato, l'aumento di pena per i reati satellite deve essere autonomamente determinato e motivato, ma il livello di dettaglio richiesto è proporzionato all'entità dell'aumento stesso; quando l'aumento è minimo e i reati sono omogenei, una motivazione implicita può essere sufficiente se consente di verificare il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e l'assenza di un surrettizio cumulo materiale.
- Il controllo di legittimità sulla dosimetria della pena non può trasformarsi in una nuova valutazione numerica, essendo sufficiente che la motivazione consenta di escludere arbitrarietà o violazione dei criteri legali.
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