Cassazione Penale, Ordinanza n. 03158/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero meramente riproduttivi di quelli di appello e privi di specifico confronto con la motivazione della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina del 10 febbraio 2025, ma il testo dell'ordinanza non indica quali fossero nel merito i reati contestati né il contenuto sostanziale delle censure originariamente svolte. La Corte di cassazione rileva soltanto che tutti i motivi di ricorso erano reiterativi delle doglianze già proposte in appello e già disattese dalla Corte territoriale, senza alcun confronto puntuale con le ragioni del rigetto. Per questo motivo la difesa non ha soddisfatto l'onere di specificità dell'impugnazione, limitandosi a riproporre le stesse contestazioni senza confutare la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
motivi che, a pena di inammissibilità ... debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno della doglianza.
a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.)
La mancanza di specificità dell'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello senza confrontarsi con le ragioni del loro rigetto.
- La funzione dell'impugnazione è quella di una critica argomentata del provvedimento impugnato: il ricorrente deve indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso rispetto alla motivazione della decisione.
- La mera aggiunta di affermazioni assertive o apodittiche alla riproposizione delle doglianze di merito non integra un motivo di ricorso specifico e non supera la soglia di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02948/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02949/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02951/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02952/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02953/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02954/2026 del 26/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →