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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9992/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Iovino era stato assolto in primo grado dal reato di truffa militare continuata relativamente a 44 episodi in cui risultavano discrasie tra gli orari registrati dal sistema "Crono" e gli orari di effettivo passaggio al varco. Il Tribunale aveva ritenuto decisivi elementi testimoniali e documentali (anche relativi al malfunzionamento della tessera magnetica e all'uso di un varco/attività esterne legate ai suoi incarichi) che escludevano la responsabilità. La Corte Militare d'Appello, accogliendo l'appello della pubblica accusa, riformò l'assoluzione ritenendo le testimonianze generiche e dubitative e basandosi sulla diversa valutazione degli stessi atti e dichiarazioni senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i terzo e quarto motivi del ricorso ritenendo che, essendo il ribaltamento della sentenza assolutoria fondato su diversa valutazione della prova dichiarativa, la Corte d'appello era obbligata a disporre la rinnovazione dell'istruttoria (esame diretto delle prove dichiarative) ai sensi dei principi consolidati delle Sezioni Unite e dell'art. 603 cod. proc. pen. (e del comma 3-bis). Per tale motivo la sentenza di appello è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio affinché si proceda alla rinnovazione istruttoria nei limiti indicati. Sono state altresì richiamate questioni processuali secondarie: rigetto della richiesta di trattazione orale tardiva e non esame di memorie difensive pervenute oltre i termini.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'esame di teste (esame ai sensi dell'art. 507) il cui contenuto è stato valutato diversamente tra primo e secondo grado; la Cassazione valuta l'importanza della valutazione diretta delle dichiarazioni rese secondo tale procedura.

  • art. 603 cod. proc. pen., comma 3

    Attribuisce al giudice d'appello il potere/dovere di disporre d'ufficio l'integrazione o la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando necessario ai fini della decisione; la Cassazione afferma che tale potere deve essere esercitato se il ribaltamento si fonda su diversa valutazione della prova dichiarativa.

  • art. 603 cod. proc. pen., comma 3-bis

    Disposizione che specifica l'obbligo di rinnovazione della prova quando la valutazione del giudice di appello si discosta dalla valutazione dichiarativa decisiva per l'assoluzione di primo grado; la Corte ha ritenuto applicabile la previsione anche quando l'appello proviene dalla parte civile o dalla pubblica accusa, richiedendo la riassunzione delle prove dichiarative essenziali.

  • art. 37-bis d.l. n. 137/2020, conv. con legge n. 146/2020

    Richiamato in relazione al termine per la richiesta di trattazione orale: la Corte ha respinto la richiesta tardiva perché pervenuta oltre il termine perentorio di 25 giorni dall'udienza fissata.

  • art. 6 CED (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo)

    Richiamato per il principio che l'imputato ha il diritto di esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione dei testimoni a discarico; la Corte collega tale principio alla necessità della percezione diretta della prova orale da parte del giudice d'appello.

  • Sezioni Unite, sent. n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta) e n. 18620 del 19/01/2017 (Patalano)

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio secondo cui il giudice d'appello che riforma una sentenza assolutoria sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa è obbligato a rinnovare l'istruttoria (anche d'ufficio) per consentire la percezione diretta della prova orale; principio applicato dalla Cassazione per annullare la sentenza di appello.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello intende ribaltare un'assoluzione di primo grado basandosi su una diversa valutazione di testimonianze ritenute decisive in primo grado, è obbligata a disporre la rinnovazione dell'istruttoria (esame diretto delle prove dichiarative) ai sensi degli indirizzi delle Sezioni Unite e dell'art. 603 c.p.p.
  • La valutazione 'cartolare' delle dichiarazioni già rese in primo grado non è sufficiente quando da quella diversa valutazione derivi una condanna: il giudice d'appello deve entrare in contatto diretto con la fonte probatoria (percezione diretta) per garantire il diritto di difesa e il giusto processo.
  • La semplice censura di genericità o dubbiosità delle deposizioni, senza procedere alla loro rinnovazione o a integrazioni istruttorie, può determinare l'annullamento della decisione di appello in cassazione se quelle deposizioni erano state decisive per l'assoluzione in primo grado.
  • Elementi difensivi tecnici o documentali (es. malfunzionamento di sistemi di rilevazione, utilizzo di varchi alternativi per motivi di servizio) devono essere valutati con attenzione e, se rilevanti rispetto all'esito assolutorio, non possono essere disattesi senza adeguata rinnovazione probatoria.
  • Il rispetto dei termini processuali per richieste procedurali (es. trattazione orale) e per deposito di memorie è vincolante: istanze o memorie tardive possono non essere ammesse.

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