Cassazione Penale, Sentenza n. 20728/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società Duomo S.r.l. ha impugnato il provvedimento del G.I.P. del 21/07/2021 che aveva rigettato la richiesta di restituzione dei beni sequestrati il 31/05/2021 (sequestro preventivo per equivalente disposto il 25-26/05/2021). La ricorrente contestava che il sequestro riguardasse immobili formalmente intestati alla società ma riferibili a un trust costituito dal 'Gruppo Giordano' e sosteneva che si trattasse di un nuovo sequestro o di un'estensione soggettiva del sequestro originario nei confronti di un soggetto giuridico estraneo, con conseguente necessità di riesame; inoltre denunciava l'assenza di una richiesta del Pubblico Ministero per tale estensione e la conversione, da parte del Tribunale, della richiesta di riesame in un appello inadeguato nella forma (violazione art. 568, comma 5, cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse l'ordinanza del G.I.P. di rigetto della richiesta di restituzione (e non il decreto di sequestro originario) e che, in presenza di una contestazione sulla titolarità dei beni formalmente intestati a terzi, il rimedio corretto fosse l'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen.; solo dopo l'impugnazione nei termini previsti sarebbe stato possibile il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. La Corte ha inoltre osservato che la richiesta di riesame non rispettava i requisiti di forma di cui all'art. 581 cod. proc. pen. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 322-ter cod. pen. e art. 321 cod. proc. pen.
art. 322-ter, comma 1, cod. pen.; art. 321, comma 2 e comma 3, cod. proc. pen.
Quando i beni oggetto di sequestro per equivalente sono formalmente intestati a terzi, la disponibilita' effettiva da parte dell'indagato e' una condizione che legittima l'immediata apprensione e deve essere verificata dal Giudice; il terzo che reclama la titolarita' mette in discussione la legittimita' del sequestro.
art. 322-bis cod. proc. pen.
L'ordinanza ha richiamato che il rimedio procedurale corretto per impugnare il rigetto della restituzione da parte del G.I.P., quando il terzo reclama la titolarita' dei beni, e' l'appello cautelare ai sensi di questa norma.
Il ricorso per cassazione e' ammissibile solo successivamente all'impugnazione in sede cautelare (appello) e secondo i presupposti previsti da detta norma.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
La ricorrente aveva lamentato una conversione impropria del mezzo di gravame; la Corte ha osservato che l'atto proposto non rispettava i requisiti formali richiesti per l'appello.
La Corte ha rilevato che l'istanza di riesame non conteneva gli elementi minimi richiesti dalla norma generale per l'appello, elemento che ha contribuito all'inammissibilita'.
art. 616 cod. proc. pen. e sentenza Corte Cost. n. 186/2000
art. 616 cod. proc. pen.; sentenza Corte Cost. 13/06/2000, n. 186
Per l'inammissibilita' manifesta e l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' la Corte ha ritenuto applicabile l'onere delle spese e il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se si contesta la titolarita' o la disponibilita' esclusiva di beni formalmente intestati a terzi e posti sotto sequestro per equivalente, il rimedio corretto contro il rigetto della restituzione e' l'appello cautelare ex art. 322-bis, non direttamente il ricorso per cassazione.
- La distinzione fra provvedimento di sequestro originario e l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione e' cruciale: l'impugnazione deve seguire la via processuale prevista per l'atto concretamente impugnato.
- Le formalita' e i requisiti di contenuto dell'atto di gravame (es. art. 581 cod. proc. pen.) vanno rispettati; la carenza formale puo' rendere inammissibile l'impugnazione anche se la questione sostanziale e' rilevante.
- Quando i beni sequestrati sono formalmente intestati a terzi, il giudice deve accertare la reale disponibilita' e la relazione con il reato: se l'indagato ha la disponibilita' effettiva, il sequestro per equivalente puo' ritenersi legittimo.
- Prima di ricorrere in Cassazione e' necessario esperire i rimedi ordinari previsti (appello cautelare), salvo il rispetto dei termini e dei requisiti di forma; il mancato rispetto di tale percorso processuale comporta l'inammissibilita' dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20654/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20655/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20656/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20657/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20658/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20661/2022 del 27/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →