Cassazione Civile, Ordinanza n. 38130/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal fallimento ricorrente e, non essendosi costituiti gli intimati, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese né sul raddoppio del contributo unificato. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La curatela del fallimento di una società in accomandita semplice e del socio illimitatamente responsabile aveva proposto opposizione, ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione di Catania che aveva reso esecutivo il progetto di distribuzione e assegnato definitivamente a un istituto di credito la somma di Euro 25.412,57 a parziale soddisfacimento di un credito ipotecario. La contestazione si fondava sulla mancata insinuazione al passivo fallimentare del credito fondiario vantato nei confronti del fallito. Il Tribunale di Catania aveva respinto l'opposizione per difetto di interesse, ritenendo che il privilegio processuale del creditore fondiario ex art. 41 T.U.L.B. comportasse solo un'attribuzione provvisoria delle somme, suscettibile di essere poi regolata in sede fallimentare con provvedimenti restitutori. Avverso tale decisione la curatela ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'opposizione avverso il provvedimento di distribuzione del ricavato nell'espropriazione forzata.
Richiamato come ulteriore fondamento dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla curatela.
art. 41 T.U.L.B.
Richiamato dal giudice di merito per affermare il privilegio processuale del creditore fondiario nell'espropriazione forzata.
Il Tribunale ha respinto l'opposizione per difetto di interesse ad agire.
Richiamato per la disciplina della rinuncia al ricorso per cassazione.
Richiamato per la declaratoria di estinzione del giudizio in seguito a rinuncia, in assenza di costituzione degli intimati.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata e in assenza di costituzione degli intimati, comporta l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese né sul raddoppio del contributo unificato, secondo quanto indicato nel provvedimento.
- Le questioni di merito dedotte con il ricorso restano assorbite dalla declaratoria di estinzione e non vengono esaminate.
- In sede esecutiva, il tema del privilegio processuale del creditore fondiario e dei riflessi sul riparto può incidere sulla valutazione dell'interesse ad agire, ma nella specie tale profilo non è stato scrutinato dalla Cassazione per effetto della rinuncia.
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