Ordinanza n. 1389/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR per il Friuli Venezia Giulia n. 16 del 2026, relativa a un provvedimento comunale di sgombero, successivamente seguito da regolare ordinanza di sgombero
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR per il Friuli Venezia Giulia, chiedendone la riforma. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di censura dedotti nell’appello; emerge soltanto che l’impresa lamentava un danno patrimoniale connesso all’esecuzione del provvedimento comunale e aveva prospettato un periculum in mora, anche in relazione alla data del 25 marzo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo condivisibili le ragioni poste dal TAR a fondamento dell’ordinanza impugnata. Ha inoltre rilevato che, allo stato, non sussisteva più il periculum in mora: la data del 25 marzo era ormai trascorsa e il Comune aveva successivamente adottato una regolare ordinanza di sgombero. Il danno dedotto è stato qualificato come meramente patrimoniale e, pertanto, ristorabile mediante risarcimento in caso di esito favorevole del giudizio di merito. La valutazione cautelare è stata ulteriormente correlata alla prossima udienza pubblica fissata dal TAR per il 15 luglio 2026. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; l’appello è stato respinto.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la misura richiesta può essere negata quando le ragioni poste a fondamento dell’ordinanza di primo grado risultino condivisibili e non sussista più il periculum in mora.
- Il periculum in mora viene meno quando l’evento temporalmente imminente posto a fondamento dell’istanza cautelare è ormai trascorso e non risultano ulteriori elementi attuali di pregiudizio.
- Il danno di natura meramente patrimoniale, in quanto astrattamente reintegrabile mediante risarcimento, non giustifica di per sé la concessione della tutela cautelare, ove non siano dimostrati ulteriori profili di irreparabilità.
- La successiva adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento regolare con analogo contenuto può incidere sull’attualità del periculum cautelare, senza che ciò determini necessariamente la definizione del giudizio di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 837/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 839/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 150/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 151/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 152/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 16 apr 2026Ordinanza n. 180/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →