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Ordinanza

Ordinanza n. 1389/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR per il Friuli Venezia Giulia n. 16 del 2026, relativa a un provvedimento comunale di sgombero, successivamente seguito da regolare ordinanza di sgombero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR per il Friuli Venezia Giulia, chiedendone la riforma. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di censura dedotti nell’appello; emerge soltanto che l’impresa lamentava un danno patrimoniale connesso all’esecuzione del provvedimento comunale e aveva prospettato un periculum in mora, anche in relazione alla data del 25 marzo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo condivisibili le ragioni poste dal TAR a fondamento dell’ordinanza impugnata. Ha inoltre rilevato che, allo stato, non sussisteva più il periculum in mora: la data del 25 marzo era ormai trascorsa e il Comune aveva successivamente adottato una regolare ordinanza di sgombero. Il danno dedotto è stato qualificato come meramente patrimoniale e, pertanto, ristorabile mediante risarcimento in caso di esito favorevole del giudizio di merito. La valutazione cautelare è stata ulteriormente correlata alla prossima udienza pubblica fissata dal TAR per il 15 luglio 2026. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; l’appello è stato respinto.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la misura richiesta può essere negata quando le ragioni poste a fondamento dell’ordinanza di primo grado risultino condivisibili e non sussista più il periculum in mora.
  • Il periculum in mora viene meno quando l’evento temporalmente imminente posto a fondamento dell’istanza cautelare è ormai trascorso e non risultano ulteriori elementi attuali di pregiudizio.
  • Il danno di natura meramente patrimoniale, in quanto astrattamente reintegrabile mediante risarcimento, non giustifica di per sé la concessione della tutela cautelare, ove non siano dimostrati ulteriori profili di irreparabilità.
  • La successiva adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento regolare con analogo contenuto può incidere sull’attualità del periculum cautelare, senza che ciò determini necessariamente la definizione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareOrdinanze contingibili e urgenti
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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