Cassazione Penale, Ordinanza n. 13705/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una condotta consistita nell'allontanarsi dalla propria abitazione in violazione del relativo divieto. Con il primo motivo deduceva vizi nella valutazione della prova, sostenendo che le risultanze istruttorie non fossero state correttamente apprezzate, e contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta fosse di scarsa offensività. Con il secondo motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo riproponeva questioni già adeguatamente confutate in appello e che la motivazione di merito era logica e corretta; quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto generico perché le attenuanti generiche erano già state riconosciute in primo grado nella massima estensione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: il primo perché volto a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e non ravvisando i presupposti per la particolare tenuità del fatto; il secondo perché generico, essendo già state applicate le attenuanti generiche nella massima estensione. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta, alla luce delle risultanze probatorie, presenti una evidente offensività e non sia di scarsa rilevanza.
circostanze attenuanti generiche
La doglianza è infondata se tali circostanze risultano già riconosciute e applicate nella massima estensione dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale probatorio quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione logica e coerente sulle risultanze istruttorie.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una condotta effettivamente di scarsa offensività; se il fatto evidenzia una violazione chiara e apprezzabile della regola cautelare o del divieto contestato, la causa di non punibilità va esclusa.
- Una censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondata se il giudice di merito ha già concesso le attenuanti nella massima estensione, non potendosi ottenere un ulteriore miglioramento del trattamento sanzionatorio senza specifiche ragioni decisive.
- La proposizione di motivi generici o meramente ripetitivi di questioni già disattese nei gradi di merito conduce all'inammissibilità del ricorso per cassazione.
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