Cassazione Civile, Ordinanza n. 22439/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica della dichiarazione doganale emesso su merce importata e dichiarata come "canali in calcestruzzo polimerico" anziché come "oggetti per canalizzazione in ghisa non malleabile"; a seguito della rettifica, l'Ufficio irrogava anche sanzioni amministrative per l'asserita erronea dichiarazione. La società importatrice otteneva accoglimento in primo grado e poi in appello, ove la Corte tributaria regionale riteneva corretta la dichiarazione doganale e valorizzava: il mancato supporto tecnico dell'operato dell'Ufficio, la mancata trasmissione dei campioni al laboratorio doganale, la perizia di parte, la composizione concreta del bene, il valore dei componenti e la loro funzione accessoria o principale. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 8 del d.lgs. 374/1990 e 61 del d.P.R. 43/1973, sostenendo che il rinvio dei campioni al laboratorio era necessario solo se fossero stati in discussione caratteri, natura o composizione della merce, non già la corretta classificazione doganale di un prodotto misto; (2) violazione delle regole di classificazione della Nomenclatura combinata di cui all'Allegato I del Reg. CEE n. 2658/87 e del Reg. CE n. 1212/05, deducendo che la CTR aveva erroneamente applicato un criterio di "principale/accessorio" anziché quello dell'"essenzialità" della componente che conferisce il carattere essenziale al prodotto misto, da valutare in funzione della destinazione del bene e della sua sicurezza d'uso; (3) ultrapetizione e violazione degli artt. 102 e 112 c.p.c., assumendo che i giudici di merito si fossero pronunciati su un tema non devoluto e avessero omesso di decidere sull'eccezione di ultrapetizione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, ma ha accolto il primo e il secondo, affermando che la CTR aveva errato nel fondare la decisione su rilievi tecnici e di valore economico estranei al criterio legale di classificazione dei prodotti misti e nel non applicare correttamente la regola del carattere essenziale, da valutarsi sulla base delle caratteristiche oggettive e della destinazione funzionale complessiva del prodotto.
La decisione
La Corte, riuniti i due ricorsi, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso principale ma ha accolto i primi due motivi; per effetto dell'accoglimento, ha cassato entrambe le sentenze impugnate della Corte di giustizia tributaria regionale delle Marche e ha rinviato alla medesima Corte in diversa composizione affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. L'accoglimento del ricorso sull'avviso di rettifica ha trascinato, per identità di ragioni, anche l'accoglimento del ricorso relativo alle sanzioni, poiché queste erano state annullate solo come conseguenza dell'annullamento dell'atto presupposto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione della norma di diritto
è il parametro invocato per censurare gli errori di diritto nella classificazione doganale e nell'applicazione delle norme doganali europee e nazionali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione artt 102 e 112 cpc. Ultrapetizione
è il parametro invocato per dedurre un vizio di ultrapetizione e di omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere la trascrizione o comunque la precisa indicazione degli atti processuali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
l'invio dei campioni al laboratorio doganale è rilevante quando siano in contestazione i caratteri, la natura o la composizione della merce, non per ogni controversia di classificazione.
art. 61 del d.P.R. 43/1973 (TULD)
norma richiamata insieme all'art. 8 del d.lgs. 374/1990 per delimitare i casi in cui il controllo analitico di laboratorio è necessario.
Allegato I al Reg. (CEE) n. 2658/87
costituisce il riferimento normativo della nomenclatura combinata e delle regole generali di interpretazione tariffaria.
Reg. (CE) n. 1212/05
è richiamato per il contenuto descrittivo del prodotto e per il criterio funzionale di sicurezza e canalizzazione delle acque, utile a individuare il carattere essenziale del bene.
Regolamento (CEE) n. 2658/87
la classificazione doganale va effettuata secondo il testo delle voci, delle note e delle regole generali della nomenclatura combinata.
Reg. (CE) n. 1212 del 25 luglio 2005
fornisce indicazioni sulla natura e funzione dei pezzi fusi, rilevanti per l'individuazione della componente che conferisce il carattere essenziale al prodotto.
richiamato nel motivo di ultrapetizione, ma non scrutinato nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
richiamato nel motivo di ultrapetizione, ma non scrutinato nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale dei prodotti misti, il criterio decisivo è quello della componente che conferisce al bene il suo carattere essenziale, da individuare in base alle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto e alla sua funzione complessiva, non in base a una generica contrapposizione tra elemento principale e accessorio.
- La valutazione dell'"essenzialità" ai fini tariffari è funzionale e dinamica: occorre considerare quale componente consenta al prodotto di realizzare lo scopo finale cui è destinato, non semplicemente quale parte sia strutturalmente necessaria al funzionamento meccanico del complesso.
- Nel sindacare la classificazione doganale, non è corretto fondare la decisione su elementi estranei al criterio legale, quali il solo valore economico dei componenti o il mero esame visivo, se le regole tariffarie richiedono una valutazione delle caratteristiche oggettive e della destinazione d'uso del bene.
- Il rinvio di campioni al laboratorio doganale non è un adempimento sempre necessario, ma diventa rilevante solo quando siano realmente contestati i caratteri, la natura o la composizione della merce; se la controversia riguarda la qualificazione tariffaria di un prodotto misto, il centro della verifica resta l'applicazione delle regole di classificazione.
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti, ma la censura è ammissibile solo se il ricorrente indica con precisione gli elementi del fatto processuale rilevante e trascrive o specifica gli atti necessari a verificare il vizio denunciato.
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