Ordinanza n. 823/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto dirigenziale n.9650 del 2 luglio 2025, col quale la Stazione unica appaltante (SUA) della Regione Calabria ha approvato i verbali di gara e ha aggiudicato i lotti della procedura aperta denominata “Appalto specifico indetto dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti destinati alle aziende del Sistema Sanitario della Regione Calabria […]” - limitatamente alla parte in cui è stato aggiudicato il Lotto n. 69 - CIG B4BE7DBE49 - alla Giochemica s.r.l.; - di ogni altro atto a questo presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ed in particolare: del verbale di gara del 12 maggio 2025, nella parte in cui, per il lotto 69, è stata ammessa e valutata l'offerta economica di Giochemica; della relazione sull'istruttoria del RUP del 18 giugno 2025, nella quale si dà atto dell'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 101, comma 3, del d.lgs n. 36/2023 in favore di Giochemica s.r.l.; della documentazione trasmessa da Giochemica s.r.l. a seguito di detto soccorso; del successivo, e non conosciuto, provvedimento con cui tale documentazione è stata ritenuta idonea ai fini dell'ammissione dell'offerta per il Lotto 69; infine, dell'eventuale contratto/convenzione stipulato/a con Giochemica srl per il Lotto 69, di cui non sono noti gli estremi; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Regione Calabria e la società Giochemica s.r.l. per il Lotto 69 e per il conseguente subentro della Società ricorrente nel medesimo contratto, ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a.; e per la condanna al risarcimento del danno sia in forma specifica, mediante subentro nell'esecuzione del contratto, ovvero, in via subordinata, per equivalente monetario, da quantificarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, fatta salva la valutazione equitativa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 69 della procedura aperta per la fornitura quadriennale di disinfettanti, antisettici, proteolitici e detergenti alla Giochemica s.r.l., nonché gli atti di ammissione e valutazione della relativa offerta e l’eventuale contratto
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, l’aggiudicazione del Lotto 69 alla controinteressata, contestando in particolare l’ammissione e la valutazione dell’offerta economica e tecnica dell’aggiudicataria, la documentazione prodotta a seguito del soccorso istruttorio e la relativa istruttoria del RUP. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto, il subentro nell’esecuzione e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Il giudice aveva già disposto una verificazione per accertare se i prodotti offerti dall’aggiudicataria fossero equivalenti a quelli richiesti dalla lex specialis, con specifico riguardo all’efficacia virucida contro il Coronavirus SARS-COV2 nei tempi di reazione previsti. Il dirigente indicato dall’AIFA ha comunicato di non possedere, né possedendo l’Agenzia, la competenza tecnica necessaria, poiché la controversia riguarda dispositivi medici, qualificati nel provvedimento come presidi medico-chirurgici, e non medicinali.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Preso atto dell’inidoneità dell’AIFA a svolgere la verificazione già disposta, ha sostituito il verificatore, incaricando il Capo Dipartimento del Ministero della Salute competente per programmazione, dispositivi medici, farmaco e politiche in favore del Servizio sanitario nazionale di designare un dirigente dotato delle necessarie competenze. La verificazione dovrà accertare, esaminati il capitolato e l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, se i prodotti offerti per il Lotto 69 siano equivalenti a quelli richiesti dalla legge di gara, in particolare quanto all’efficacia virucida rispetto al SARS-COV2 e ai tempi di reazione prescritti. Sono stati fissati il termine per lo svolgimento delle operazioni, il deposito della relazione finale, la previa trasmissione alle parti di una bozza provvisoria, la possibilità per le parti di nominare tecnici di fiducia e l’anticipo sul compenso del verificatore, provvisoriamente posto a carico della ricorrente. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica da fissarsi dopo il deposito della relazione conclusiva.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento della verificazione disposta dal giudice amministrativo.
Richiamato quale disciplina della verificazione e dell’incarico al soggetto dotato delle competenze tecniche necessarie.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato negli atti di gara quale base normativa del soccorso istruttorio attivato in favore dell’aggiudicataria; l’ordinanza non ne definisce l’interpretazione.
Indicato nella domanda della ricorrente quale fondamento della richiesta di declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto.
Indicato nella domanda della ricorrente quale fondamento della richiesta di subentro o di risarcimento in forma specifica nell’ambito del contenzioso sugli appalti.
Massime di principio
- Quando il verificatore originariamente individuato dichiara di non possedere le competenze tecniche necessarie per l’incarico, il giudice amministrativo può disporne la sostituzione e individuare un’amministrazione o un’autorità dotata delle competenze pertinenti alla materia oggetto dell’accertamento.
- La verificazione diretta ad accertare l’equivalenza dei prodotti offerti rispetto alle prescrizioni della lex specialis può riguardare specifiche caratteristiche tecniche funzionali del prodotto, inclusa l’efficacia virucida e il rispetto dei tempi di reazione richiesti dalla gara.
- Nello svolgimento della verificazione devono essere garantiti il previo avviso alle parti, la possibilità di partecipazione dei difensori e dei tecnici di fiducia e il contraddittorio sulla bozza provvisoria della relazione, prima del deposito della relazione conclusiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 185/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2607/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2608/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2610/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2611/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 4 mag 2026Ordinanza n. 2612/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →