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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32973/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione: il ricorrente sostiene che il periodo complessivo di custodia cautelare (carcere e arresti domiciliari) eccedente la pena definitiva di cinque mesi e sei giorni (con residuo, dopo detrazioni per fungibilità, di tre mesi e dieci giorni) sia indennizzabile. Contestualmente deduce che anche i periodi trascorsi in affidamento in prova ai servizi sociali e in libertà controllata (rideterminazione di pena pecuniaria in 180 giorni di libertà controllata per 45.000 euro) devono considerarsi privazioni di libertà indennizzabili ai sensi dell'art. 5, comma 5, CEDU e dell'art. 9, comma 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, richiamando la giurisprudenza (es. sentenza Corte cost. n. 310/1996) e un precedente di legittimità (Sez. 3, n. 43550/2016, Balkoci) che avrebbe riconosciuto l'indennizzabilità dell'affidamento in prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva rigettato la richiesta di riparazione. La motivazione principale è che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, l'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa che non comporta privazione della libertà personale e quindi non è indennizzabile; analogamente la libertà controllata, pur comportando prescrizioni afflittive, non equivale a una limitazione della libertà personale paragonabile al carcere o agli arresti domiciliari e non dà luogo a riparazione. Si è inoltre ritenuto che il precedente citato (Balkoci) sia rimasto isolato e non vincolante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Il ricorrente invoca la norma per sostenere l'indennizzabilità di tutte le 'detenzioni'; la Corte di legittimità non ha ritenuto che l'art. 5, comma 5, imponga automaticamente l'indennizzabilità di misure alternative che non comportano privazione materiale della libertà personale.

  • Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)

    Richiamato dal ricorrente in chiave sovranazionale; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione della normativa sovranazionale non imponga di estendere l'indennizzabilità a misure alternative quale l'affidamento in prova o la libertà controllata.

  • d.P.R.

    art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1900

    Norma penale relativa ai reati per i quali il ricorrente era stato condannato; citata nei fatti per ricostruire l'iter sanzionatorio, non oggetto di specifica interpretazione sul tema dell'indennizzo.

  • Codice penale

    Citato nei rilievi di fatto relativi alle condanne; non è stata svolta un'interpretazione specifica della norma ai fini della riparazione per ingiusta detenzione.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689

    Norma che disciplina la libertà controllata come modalità di sostituzione della pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto che tale regime, pur afflittivo nelle prescrizioni, non equivalga a privazione della libertà personale indennizzabile.

Massime di principio

  • La giurisprudenza di legittimità prevalente considera l'affidamento in prova al servizio sociale una misura alternativa che non implica privazione della libertà personale e pertanto non è, di regola, indennizzabile come 'ingiusta detenzione'.
  • La libertà controllata (esecuzione sostitutiva della pena pecuniaria con obblighi e divieti) è considerata una sanzione afflittiva ma non paragonabile al carcere o agli arresti domiciliari e normalmente non dà luogo a riparazione per ingiusta detenzione.
  • Un precedente isolato favorevole all'indennizzabilità dell'affidamento in prova non è sufficiente a ribaltare l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione; è necessario un cambio stabile dell'indirizzo giurisprudenziale o un intervento delle corti sovranazionali che riconoscano la violazione dell'art. 5 CEDU.
  • In contenziosi simili è cruciale distinguere chiaramente i periodi di effettiva privazione della libertà (carcere, arresti domiciliari) dalle misure alternative o sostitutive: solo i periodi di reale detenzione sono normalmente computabili ai fini della riparazione, salvo specifiche violazioni procedurali o della CEDU.
  • Se si ritiene che la normativa o la sua applicazione domestica violi i diritti garantiti dalla CEDU, dopo l'esaurimento dei rimedi interni può essere valutato un ricorso alla Corte EDU, ma occorre dimostrare la violazione degli obblighi convenzionali e l'esistenza di una privazione di libertà effettiva o di gravi irregolarità procedurali.

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