Cassazione Civile, Sentenza n. 23215/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato nei confronti della BNL ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e la reintegra nelle mansioni, sostenendo di aver lavorato dal 2007 per la BNL pur risultando formalmente dipendente di società appaltatrici/subappaltatrici (PCM, Bassilichi), svolgendo help desk e attività informatiche nei locali e con strumenti della BNL, sotto direttive e orari della stessa. Ha dedotto la sussistenza di una somministrazione illecita o di un appalto fittizio. La BNL ha opposto l'esistenza di un appalto e subappalto leciti con appaltatori dotati di know‑how, autonoma organizzazione e assunzione del rischio, nonché l'esistenza di clausole sui livelli di servizio e penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto l'appalto genuino e non configurabile un'illecita somministrazione di manodopera. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e degli altri principi di diritto richiamati: l'appaltatore doveva risultare titolare dell'organizzazione e del potere direttivo effettivo e dell'assunzione del rischio d'impresa; i contratti e le circostanze processuali dimostravano specializzazione, autonomia organizzativa, garanzia di risultati (livelli di servizio e penali) e coordinamento compatibile con l'appalto, con esclusione di fungibilità fra personale interno e esterno. Sono state respinte le censure relative a onere della prova, gestione orari/ferie e criterio di determinazione del compenso; il ricorso è stato dichiarato infondato e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
Definisce la distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro richiamando i due elementi tipici dell'appalto (esercizio del potere direttivo/organizzativo da parte dell'appaltatore e assunzione del rischio d'impresa). La Corte l'ha interpretata nel senso che l'appaltatore può limitarsi a mettere a disposizione professionalità/know‑how ma deve comunque esercitare un potere direttivo effettivo e organizzare il processo produttivo per configurare un appalto lecito.
artt. 20-29 d.lgs. 276/2003 (disciplina della somministrazione)
La normativa sulla somministrazione è lo schema alternativo rispetto all'appalto: l'esistenza di una somministrazione illecita si verifica quando l'appaltatore si limita a fornire manodopera senza reale organizzazione della prestazione. La Corte ha applicato tale confronto per escludere la somministrazione nel caso concreto.
Principio civilistico sul contratto d'appalto (organizzazione del lavoro e rischio d'impresa). La Corte ha richiamato i requisiti tipici dell'appalto ai fini del confronto con la fattispecie disciplinata dal d.lgs. 276/2003.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.
Norma sulle ragioni di ricorso per cassazione invocate (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto le censure non fondate nei termini previsti da questa norma.
Regole sulla formazione e valutazione della prova; il ricorrente lamentava violazioni, ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni delle regole probatorie (nessuna prova acquisita illegittimamente né valutazione contraria ai criteri legali).
Norma procedurale sul contributo unificato; citata solo per effetti processuali e liquidazione eventuale del contributo aggiuntivo.
Massime di principio
- La qualificazione tra appalto lecito e somministrazione illecita si fonda principalmente su due elementi: (1) l'esercizio effettivo da parte dell'appaltatore del potere direttivo e organizzativo sulla prestazione, e (2) l'assunzione del rischio d'impresa. Entrambi devono emergere nella prova.
- La presenza di coordinamento operativo o di interlocuzione quotidiana tra personale dell'appaltatore e del committente, nonché il fatto che il servizio sia svolto nei locali e negli orari del committente, non sono di per sé indicativi di lavoro subordinato se il fornitore dimostra know‑how, autonomia organizzativa e responsabilità contrattuale sul risultato.
- Clausole contrattuali quali livelli di servizio e penali sono indizi rilevanti di assunzione del rischio d'impresa e di obbligo di risultato da parte dell'appaltatore, e quindi favorevoli alla riconoscibilità di un appalto genuino.
- Il criterio di pagamento (forfettario o a giornata/uomo) non è in assoluto decisivo per escludere il rischio d'impresa: la valutazione complessiva deve considerare la natura del servizio, le obbligazioni contrattuali e l'effettiva autonomia organizzativa dell'appaltatore.
- In termini di onere della prova, il lavoratore che contesta la natura dell'appalto deve fornire elementi per dimostrare la carenza di reale organizzazione da parte dell'appaltatore e l'ingerenza sostanziale del committente sulla direzione della prestazione; il committente/appaltatore deve dimostrare l'esistenza di autonoma organizzazione, specializzazione e rischio economico.
- La gestione di orari, ferie e turni da parte dell'appaltatore, anche se coordinata con esigenze del committente, è compatibile con un appalto se l'organizzazione, la disciplina e la responsabilità produttiva restano nell'ambito del fornitore.
- La prova di un riconoscimento o di accordi conciliativi riguardanti altri lavoratori non costituisce automaticamente giudicato a favore della qualificazione del rapporto, salvo che esista un decisum formale e contrastabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 25 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23194/2022 del 25/07/2022
- Sentenza lavoro · 25 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23199/2022 del 25/07/2022
- Sentenza lavoro · 25 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23202/2022 del 25/07/2022
- Sentenza lavoro · 25 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23203/2022 del 25/07/2022
- Sentenza lavoro · 25 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23204/2022 del 25/07/2022
- Sentenza lavoro · 25 lug 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 23206/2022 del 25/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →