Cassazione Civile, Sentenza n. 23194/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della determinazione n.1 del 26/4/2006 (annullamento della nomina a segretario comunale) e contestuale domanda di reintegro, pagamento degli stipendi arretrati e risarcimento danni per licenziamento illegittimo. Il Comune ha sostenuto che l'annullamento era stato disposto dal commissario ad acta nominato dalla Provincia autonoma di Trento (quindi soggetto diverso e legittimato passivo) e ha dedotto un potenziale conflitto tra il giudicato civile che aveva accertato l'illegittimità del licenziamento e le successive decisioni amministrative (Consiglio di Stato) che avevano ritenuto legittima la determinazione del commissario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha confermato che, nonostante l'annullamento amministrativo sia stato adottato da un commissario ad acta nominato dalla Provincia, nel giudizio sul rapporto di lavoro l'unico legittimato passivo è il Comune datore di lavoro; ha inoltre escluso un contrasto di giudicati perché le decisioni amministrative e quelle civili hanno petitum e causa petendi diversi (atto amministrativo vs rapporto di lavoro). Il ricorso è stato integralmente respinto; il Comune è stato condannato a rifondere le spese di lite (liquidate in € 3.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali del 15%) e a eventuale pagamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa.
Norme richiamate
art. 2126 c.c.
Riferimento al principio secondo cui gli effetti retributivi, previdenziali e assicurativi del rapporto eseguito sono salvi anche se il titolo è invalido; utilizzato per sostenere che, pur essendo invalida la nomina, il rapporto ha prodotto effetti economici durante la sua esecuzione.
art. 54 del d.P.R. n. 670/1972
Alla Giunta provinciale spetta: (…) 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente
Ha giustificato la nomina del commissario ad acta da parte della Provincia e il suo potere di intervenire sugli atti comunali; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'intervento del commissario non escluda la responsabilità del Comune in ordine al rapporto di lavoro.
art. 9-bis, comma 3 della legge provinciale n. 3/2006
Norma provinciale richiamata per motivare la legittimità della nomina del commissario ad acta; evoca i poteri della Provincia in materia di vigilanza e intervento sugli enti locali.
art. 82 del d.P.Reg. 3/1/2005
Richiamato come fonte regolamentare che attribuisce competenze operative per la nomina e l'azione del commissario ad acta nell'ordinamento provinciale.
art. 354 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo dal Comune in relazione alla presunta errata qualificazione del commissario ad acta e al suo ruolo processuale; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla legittimazione passiva.
art. 395 n. 5 c.p.c.
Richiamato a titolo di principio (Cassazione citata in motivazione) in tema di revocazione e conflitto di giudicati; la Corte ha richiamato il criterio per valutare l'identità di oggetto necessaria a configurare contrasto tra giudicati.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato come parametro per censurare eventuali vizi di motivazione quando l'eccezione di giudicato non sia stata tempestivamente sollevata; la Corte ha utilizzato orientamenti giurisprudenziali affini per escludere il conflitto di giudicati in questo caso.
art. 91 c.p.c.
Norma sulla soccombenza e sulle spese di lite; applicata per regolare la ripartizione e la liquidazione delle spese, che sono state poste a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012 e art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater)
Rilevate in relazione all'obbligo, per il ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la notifica del ricorso si è perfezionata dopo il 30/1/2013; Corte dà atto dell'applicazione di tale obbligo in caso di ricorso per cassazione integralmente rigettato.
Massime di principio
- Quando un commissario ad acta nominato da un'amministrazione sovraordinata annulla un atto comunale, ciò può incidere sugli effetti dell'atto stesso, ma non esclude automaticamente la legittimazione passiva del Comune nei giudizi relativi al rapporto di lavoro instauratosi in esecuzione dell'atto: il datore di lavoro resta il Comune.
- Per configurare un 'contrasto di giudicati' è necessaria identità di soggetto, oggetto e causa petendi: decisioni amministrative che accertano la legittimità di un atto e pronunce civili su un rapporto di lavoro sorto in esecuzione di quell'atto non necessariamente si contraddicono ai fini della preclusione del giudicato.
- La decisione amministrativa di annullamento d'atto e la sentenza che accerta l'illegittimità del licenziamento possono coesistere se affrontano oggetti giuridici distinti (atto amministrativo vs rapporto di lavoro); in caso di dubbio, va valutato se la questione relativa al giudicato sia stata tempestivamente sollevata nel secondo giudizio.
- Il principio di salvaguardia degli effetti economici dell'esecuzione (art. 2126 c.c.) può preservare diritti di natura retributiva e previdenziale anche quando il titolo amministrativo sia invalido.
- In sede di appello il giudice può ricalcolare e redistribuire le spese del grado precedente secondo un criterio unitario e globale purché motivato; la condanna alle spese segue la regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.).
- Prima di proporre azioni in diverse giurisdizioni è opportuno valutare pedissequamente il petitum e la causa petendi per evitare conflitti apparenti tra giudicati e per sapere quale rimedio processuale sia il più idoneo rispetto all'interesse tutelato.
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