Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00142/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva applicato a Coluccia la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale e di assumere uffici direttivi in imprese e persone giuridiche per nove mesi. L'ordinanza si fondava sulla ritenuta gravità indiziaria circa la partecipazione di Coluccia a un'associazione per delinquere, finalizzata a corruzione, turbata libertà degli incanti, truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture, capeggiata da Marco Castrignanò, e sulla presunta condizione di Coluccia quale prestanome/amministratore funzionale al disegno criminoso. In ricorso si deducevano: l'inammissibilità dell'appello cautelare del P.M.; vizio di motivazione e omessa specificazione della gravità indiziaria rispetto alla posizione di Coluccia; omissione dell'elemento soggettivo; carenza di motivazione circa le esigenze cautelari e l'attualità del rischio di reiterazione, considerata la distanza temporale delle condotte.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame. In particolare: il primo motivo (sull'inammissibilità dell'appello cautelare) è stato rigettato; il secondo e terzo motivo sono stati invece accolti perché mancavano i requisiti della gravità indiziaria in relazione al reato di associazione per delinquere rispetto a Coluccia — non emergendo elementi che dimostrassero una organizzazione strutturale e la consapevolezza di far parte di un sodalizio durevole, ma piuttosto un rapporto diretto e personale con il dominus Castrignanò. Inoltre è stata ritenuta non sussistente l'idoneità/necessità della misura interdittiva personale: il rischio di reiterazione era collegato all'operatività delle società riconducibili al dominus e, quindi, la misura più adeguata sarebbe stata quella interdittiva applicabile all'ente; il P.M. aveva l'obbligo di attivare gli accertamenti ex d.lgs. n. 231/2001 ove ricorressero i presupposti. Per tali ragioni l'ordinanza del tribunale del riesame è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 231 del 2001

    Il provvedimento richiama il principio secondo cui, quando i reati contestati sono presupposto della responsabilità degli enti, il pubblico ministero è obbligato ad attivare gli accertamenti nei confronti dell'ente e può procedere alle iniziative previste dalla disciplina 231; l'omessa attivazione di tali poteri non legittima il P.M. a concentrare la risposta repressiva esclusivamente sulla persona fisica.

  • Costituzione italiana

    L'art. 112 (obbligatorietà dell'azione penale) è richiamato per evidenziare che la responsabilità degli enti introdotta dal d.lgs. 231/2001 non è disciplinata direttamente dal medesimo principio costituzionale, ma ciò non elimina l'obbligo normativo del P.M. di attivare gli accertamenti sull'ente quando sussistano elementi idonei.

Massime di principio

  • Per configurare il reato di associazione per delinquere è necessaria, anche a livello di gravità indiziaria, la presenza di una organizzazione minima di uomini e mezzi e la consapevolezza duratura dei partecipanti di far parte di un sodalizio; la mera reiterazione o pluralità di reati non è sufficiente.
  • L'appello cautelare del pubblico ministero contro il rigetto della richiesta cautelare devolve al tribunale del riesame il riesame complessivo della vicenda cautelare: il giudice d'appello può verificare ex novo gravità indiziaria ed esigenze cautelari anche se il P.M. aveva focalizzato il gravame principalmente sulla gravità indiziaria.
  • Nella scelta della misura cautelare deve essere rispettato il principio di adeguatezza e proporzionalità: va adottata la misura meno invasiva e più efficace per prevenire il rischio concreto di reiterazione; se il rischio deriva dall'operatività dell'ente, la misura maggiore adeguatezza può essere quella interdittiva sull'ente piuttosto che sulla persona fisica (es. il prestanome).
  • Il pubblico ministero, quando dispone di elementi tali da far ritenere la responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, è obbligato ad avviare gli accertamenti e, se del caso, ad adottare le misure interdittive o cautelari idonee nei confronti dell'ente; l'omissione di tale obbligo non giustifica il concentrarsi esclusivo di misure sulla persona fisica.
  • Se la valutazione giudiziale evidenzia carenza di gravi indizi e la disamina probatoria precedente è esaustiva, l'annullamento senza rinvio della misura cautelare personale è giustificato quando ulteriore istruttoria non sarebbe idonea a colmare la carenza probatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.