Cassazione Penale, Sentenza n. 00142/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Lecce che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva applicato a Coluccia la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale e di assumere uffici direttivi in imprese e persone giuridiche per nove mesi. L'ordinanza si fondava sulla ritenuta gravità indiziaria circa la partecipazione di Coluccia a un'associazione per delinquere, finalizzata a corruzione, turbata libertà degli incanti, truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture, capeggiata da Marco Castrignanò, e sulla presunta condizione di Coluccia quale prestanome/amministratore funzionale al disegno criminoso. In ricorso si deducevano: l'inammissibilità dell'appello cautelare del P.M.; vizio di motivazione e omessa specificazione della gravità indiziaria rispetto alla posizione di Coluccia; omissione dell'elemento soggettivo; carenza di motivazione circa le esigenze cautelari e l'attualità del rischio di reiterazione, considerata la distanza temporale delle condotte.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame. In particolare: il primo motivo (sull'inammissibilità dell'appello cautelare) è stato rigettato; il secondo e terzo motivo sono stati invece accolti perché mancavano i requisiti della gravità indiziaria in relazione al reato di associazione per delinquere rispetto a Coluccia — non emergendo elementi che dimostrassero una organizzazione strutturale e la consapevolezza di far parte di un sodalizio durevole, ma piuttosto un rapporto diretto e personale con il dominus Castrignanò. Inoltre è stata ritenuta non sussistente l'idoneità/necessità della misura interdittiva personale: il rischio di reiterazione era collegato all'operatività delle società riconducibili al dominus e, quindi, la misura più adeguata sarebbe stata quella interdittiva applicabile all'ente; il P.M. aveva l'obbligo di attivare gli accertamenti ex d.lgs. n. 231/2001 ove ricorressero i presupposti. Per tali ragioni l'ordinanza del tribunale del riesame è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 231 del 2001
Il provvedimento richiama il principio secondo cui, quando i reati contestati sono presupposto della responsabilità degli enti, il pubblico ministero è obbligato ad attivare gli accertamenti nei confronti dell'ente e può procedere alle iniziative previste dalla disciplina 231; l'omessa attivazione di tali poteri non legittima il P.M. a concentrare la risposta repressiva esclusivamente sulla persona fisica.
Costituzione italiana
L'art. 112 (obbligatorietà dell'azione penale) è richiamato per evidenziare che la responsabilità degli enti introdotta dal d.lgs. 231/2001 non è disciplinata direttamente dal medesimo principio costituzionale, ma ciò non elimina l'obbligo normativo del P.M. di attivare gli accertamenti sull'ente quando sussistano elementi idonei.
Massime di principio
- Per configurare il reato di associazione per delinquere è necessaria, anche a livello di gravità indiziaria, la presenza di una organizzazione minima di uomini e mezzi e la consapevolezza duratura dei partecipanti di far parte di un sodalizio; la mera reiterazione o pluralità di reati non è sufficiente.
- L'appello cautelare del pubblico ministero contro il rigetto della richiesta cautelare devolve al tribunale del riesame il riesame complessivo della vicenda cautelare: il giudice d'appello può verificare ex novo gravità indiziaria ed esigenze cautelari anche se il P.M. aveva focalizzato il gravame principalmente sulla gravità indiziaria.
- Nella scelta della misura cautelare deve essere rispettato il principio di adeguatezza e proporzionalità: va adottata la misura meno invasiva e più efficace per prevenire il rischio concreto di reiterazione; se il rischio deriva dall'operatività dell'ente, la misura maggiore adeguatezza può essere quella interdittiva sull'ente piuttosto che sulla persona fisica (es. il prestanome).
- Il pubblico ministero, quando dispone di elementi tali da far ritenere la responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, è obbligato ad avviare gli accertamenti e, se del caso, ad adottare le misure interdittive o cautelari idonee nei confronti dell'ente; l'omissione di tale obbligo non giustifica il concentrarsi esclusivo di misure sulla persona fisica.
- Se la valutazione giudiziale evidenzia carenza di gravi indizi e la disamina probatoria precedente è esaustiva, l'annullamento senza rinvio della misura cautelare personale è giustificato quando ulteriore istruttoria non sarebbe idonea a colmare la carenza probatoria.
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