Ordinanza n. 18/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di revoca di porto d’armi e divieto di detenzione di armi e materie esplodenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del porto d’armi e divieto di detenzione di armi e materie esplodenti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del porto d’armi e di divieto di detenzione di armi e materie esplodenti, chiedendone l’annullamento. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti. Il TAR ha rilevato che agli atti non risultava depositata la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso all’amministrazione resistente.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al ricorrente di depositare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria, la ricevuta di avvenuta consegna della notificazione del ricorso all’amministrazione resistente, nel formato .eml. La trattazione della controversia è stata rinviata all’udienza straordinaria dell’1 aprile 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando dagli atti non risulta la prova della notificazione del ricorso all’amministrazione resistente, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio, assegnando al ricorrente un termine perentorio per depositare la ricevuta di avvenuta consegna della notificazione.
- La mancata decisione sull’incombente relativo alla prova della notificazione giustifica il rinvio della trattazione della causa a una successiva udienza, senza definizione nel merito della domanda di annullamento.
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