Cassazione Penale, Sentenza n. 30715/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Forlì per asserita genericità dei motivi, ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Il difensore dell'imputato ha ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 81, comma 4, e 99 c.p., nonché agli artt. 581 e 591 c.p.p. Sosteneva che i motivi di appello fossero specifici perché mirati a confutare puntualmente la decisione di primo grado su tre punti: attendibilità ed efficacia probatoria dell'individuazione fotografica; sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite; correttezza del calcolo della pena, con particolare riferimento all'aumento per la continuazione. La censura principale era che la Corte territoriale avesse qualificato come generici motivi che invece erano specifici, e che avesse in realtà valutato la loro infondatezza nel merito anziché la loro specificità processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello non avesse correttamente applicato il requisito di specificità dei motivi di appello, perché non si era limitata a constatare una genericità estrinseca o intrinseca dell'atto, ma aveva sostanzialmente fondato l'inammissibilità sulla ritenuta manifesta infondatezza dei motivi. La Cassazione ha richiamato il nuovo testo dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p., e i principi delle Sezioni Unite sulla distinzione tra specificità dei motivi e loro fondatezza, affermando che l'inammissibilità può essere dichiarata solo per difetto di specificità o per mancata confutazione della motivazione impugnata, non per il fatto che le censure siano considerate infondate nel merito. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per il giudizio.
Norme richiamate
richiamato per la disciplina dei requisiti dell'impugnazione; nel testo viene poi letto insieme al nuovo comma 1-bis sulla specificità dei motivi di appello
"l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione"
codifica il requisito della specificità estrinseca dei motivi di appello, che devono confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato come norma che consente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; non può però essere utilizzata per sanzionare la mera infondatezza nel merito dei motivi
richiamato per escludere l'uso della procedura speciale di inammissibilità quando i motivi siano specifici ma ritenuti infondati
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
norma richiamata nel ricorso per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione
richiamato per il raffronto con il giudizio di cassazione, nel quale è prevista la rilevanza della manifesta infondatezza, a differenza dell'appello
richiamato in relazione al calcolo della pena e all'aumento per la continuazione
richiamato in relazione alla recidiva qualificata considerata nel trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la specificità dei motivi richiede che ciascuna richiesta contenga critiche puntuali e esplicite alle ragioni di fatto o di diritto poste a base della decisione impugnata, con riferimento ai capi e punti devoluti.
- La riproposizione di questioni già esaminate in primo grado non rende di per sé l'appello inammissibile, purché l'atto sviluppi argomentazioni riconoscibili e riferibili alle ragioni della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non può essere dichiarata quando il giudice di secondo grado, in realtà, ritenga i motivi solo infondati nel merito: la manifesta infondatezza non è causa autonoma di inammissibilità dell'impugnazione nel processo d'appello.
- Il controllo sulla specificità dei motivi è distinto dalla valutazione di fondatezza delle censure: il primo riguarda l'ammissibilità, la seconda il merito dell'impugnazione.
- Per i motivi in diritto non è sufficiente il mero richiamo delle norme asseritamente violate: occorre indicare perché e in quale misura la violazione denunciata incida sul caso concreto.
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