Cassazione Civile, Ordinanza n. 18585/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da domande risarcitorie proposte dalla proprietaria di un appartamento per danni da infiltrazioni, umidità di risalita e allagamento dell’intercapedine sottostante, che sarebbero stati causati da perdite delle tubature condominiali. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il condominio, disponendo anche la manleva dell’assicuratore. In appello l’assicurazione aveva ottenuto la riforma parziale della sentenza, con applicazione di un sottolimite di polizza pari a Euro 2.500,00 per danni derivanti da impianti condominiali interrati. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe accolto una difesa nuova e tardiva dell’assicuratore sui presupposti di applicazione del massimale (ubicazione interrata delle condutture); 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di novità/tardività; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., perché la Corte avrebbe applicato il sottolimite senza prova dei fatti costitutivi richiesti e senza che l’assicuratore avesse chiesto prova specifica; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte qualificato come interrati gli impianti/condutture e applicato il massimale senza motivazione adeguata e in contrasto con le risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la contestazione dell’assicuratore sui limiti quantitativi della copertura fosse stata formulata in primo grado in modo del tutto generico e quindi da considerarsi non proposta ai sensi dell’art. 115 c.p.c.; di conseguenza, la questione relativa all’ubicazione interrata degli impianti e all’applicazione del sottolimite era preclusa in appello ex art. 345 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e per mancata trascrizione/indicazione degli atti e delle prove rilevanti, oltre che perché tendeva a una rivalutazione del materiale probatorio estranea al giudizio di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile poiché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a censurare la sufficienza della motivazione e la valutazione delle prove, controllo non consentito dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come fondamento della domanda risarcitoria per danno da cose in custodia in relazione alle tubature condominiali
nel giudizio di appello non possono essere introdotte nuove eccezioni o difese tardive sui presupposti di applicazione del massimale contrattuale
invocato per la denuncia di omessa pronuncia sull’eccezione di novità/tardività; motivo poi assorbito
richiamato dal ricorrente per contestare la mancanza di prova dei presupposti applicativi del sottolimite assicurativo
la contestazione generica dell’assicuratore sui limiti di polizza è equiparata a mancata contestazione e quindi non può essere utilmente riproposta in appello; inoltre il controllo di legittimità non consente rivalutazioni probatorie
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
il ricorso deve esporre in modo chiaro i fatti e indicare o trascrivere gli atti e documenti posti a base delle censure
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
il motivo deve essere specifico e non generico, indicando puntualmente la critica alla decisione impugnata
art. 132, comma II, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre un vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà a contestare la sufficienza della motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come norma formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo, non alla sua sufficienza o persuasività
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria
Massime di principio
- L’assicuratore che voglia limitare la propria esposizione al risarcimento o all’indennizzo sulla base di franchigie, scoperti, massimali o sottolimiti deve dedurre in modo analitico e circostanziato i relativi presupposti contrattuali; una contestazione generica equivale, sul piano processuale, a mancata contestazione.
- Se un fatto costitutivo rilevante per la limitazione della garanzia non è stato specificamente contestato in primo grado, esso non può essere introdotto per la prima volta in appello, perché la relativa difesa è preclusa dall’art. 345 c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o contestare la mera sufficienza della motivazione: il sindacato è limitato agli errori di diritto e all’omesso esame di un fatto decisivo nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosi oneri di specificità e autosufficienza: occorre indicare con precisione i fatti processuali, le prove e gli atti su cui si fondano le censure, altrimenti il motivo è inammissibile.
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