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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35801/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 26 febbraio 2026 della Corte di appello di Genova, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado riducendo la pena per furto pluriaggravato. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate. Con il secondo ha lamentato, sotto i profili della violazione di legge e dell’illogicità della motivazione, l’eccessività della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se arbitraria o sorretta da motivazione illogica; nel caso concreto la decisione era adeguatamente motivata, anche in ragione del particolare peso delle aggravanti. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sulla pena, poiché la sua graduazione compete al giudice di merito e non è necessario dar conto specificamente di ogni elemento dell’art. 133 c.p., ma soltanto di quelli ritenuti prevalenti; la gravità del fatto era stata indicata e la pena era moderata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.

    La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto dei criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    non sussistendo l'obbligo di indicare specificamente tutti gli elementi di cui all'art 133 cod. pen, ma solo quelli ritenuti prevalenti (nella specie, la gravità del fatto) soprattutto allorché, come nel caso in esame, viene applicata una pena moderata;

    La motivazione sulla pena può limitarsi agli elementi dell’art. 133 c.p. ritenuti prevalenti; è sufficiente indicare, in particolare quando la pena è moderata, il fattore decisivo per la sua graduazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, in quanto espressione della discrezionalità del giudice di merito, non è censurabile in cassazione salvo che risulti arbitrario o fondato su un ragionamento illogico; una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica rende inammissibile la doglianza diretta a ottenere una diversa comparazione.
  • La graduazione della pena è riservata alla discrezionalità del giudice di merito, che deve rispettare gli artt. 132 e 133 c.p. senza essere tenuto a menzionare ogni singolo elemento valutabile: è sufficiente dar conto degli elementi ritenuti prevalenti, specialmente quando la pena applicata è moderata.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale

Testo integrale

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