Cassazione Penale, Ordinanza n. 20986/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna, deducendo un unico motivo: inosservanza degli artt. 81 e 133 c.p. e vizio di motivazione apparente nella determinazione della pena. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire la pena fissata dal primo giudice senza esercitare un autonomo sindacato sulla commisurazione, sia quanto alla pena base sia quanto all'aumento per la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure. Ha osservato che la Corte di appello aveva condiviso la determinazione della pena base operata in primo grado con motivazione congrua e conforme a diritto, fondata sulla gravità della condotta desunta dall'elevato importo dell'assegno ricettato e sulla personalità dell'imputato, desunta dalle modalità della condotta. Ha inoltre ritenuto congrua la determinazione dell'aumento per la continuazione relativo al secondo delitto, fissato in due mesi di reclusione ed euro 100 di multa, in considerazione della gravità della condotta e del minor importo dell'assegno ricettato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio per il reato continuato; l'aumento per la continuazione è stato ritenuto congruamente determinato.
Richiamato quale parametro di commisurazione della pena; la motivazione sulla pena base è stata ritenuta congrua e sufficiente.
Massime di principio
- La censura sulla determinazione della pena è inammissibile o comunque infondata quando la Corte territoriale abbia espresso una motivazione congrua e conforme a diritto sui criteri di commisurazione, anche se sintetica.
- Il giudice di appello può condividere la pena base già stabilita in primo grado senza dover riformulare integralmente la motivazione, purché dia conto degli elementi rilevanti ex art. 133 c.p.
- In tema di continuazione, l'aumento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo se del tutto privo di motivazione o manifestamente illogico; non basta il mero dissenso della difesa sulla quantificazione.
- La gravità della condotta e le modalità concrete del fatto possono legittimare sia la pena base sia l'aumento per il reato satellite, soprattutto quando il bene oggetto della condotta abbia valore economico elevato.
Come è indicizzato
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