Cassazione Civile, Sentenza n. 17026/2020 del 13/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, in via preliminare, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 110/2018. Ha compensato tra le parti le spese del presente giudizio. Non è stata pronunciata decisione sul merito della controversia.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'applicazione dell'imposta di registro e impugnazione della sentenza n. 998/2014 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli. L'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'intervenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 36 del d.l. n. 119/2018, ritenuta causa di estinzione del processo.
Norme richiamate
La norma è stata richiamata come disciplina che consente la definizione della lite (accordo/definizione della controversia fiscale) e che tale definizione costituisce causa di estinzione del processo.
art. 6 d.l. n. 110/2018
La norma è stata applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, prevedendo l'effetto estintivo ex lege del processo nelle ipotesi previste.
Massime di principio
- La definizione della lite tra le parti, quando prevista dalla normativa richiamata, può determinare l'estinzione automatica del processo per cessata materia del contendere senza decisione di merito.
- La dichiarazione di estinzione può essere pronunciata in via preliminare quando sussista una causa di estinzione prevista dalla legge e documentata dalle parti.
- In caso di estinzione per definizione della lite è frequente che il giudice disponga la compensazione delle spese tra le parti, salvo diversa determinazione.
- L'estinzione per cessata materia del contendere non produce effetti di accertamento sul merito: la questione sostanziale rimane non decisa e non assume efficacia di giudicato.
- Per ottenere la declaratoria di estinzione è necessario fornire al giudice adeguata prova dell'avvenuta definizione della controversia secondo i presupposti normativi; senza tale prova il giudice può non dichiarare l'estinzione.
- Quando si valuta la definizione stragiudiziale o normativa della lite in materia tributaria, occorre considerare gli effetti sulla pretesa fiscale, su eventuali termini di prescrizione e su eventuali atti esecutivi pendenti.
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