Cassazione Penale, Sentenza n. 37154/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio e del verbale di udienza; si sosteneva che fosse stata notificata solo copia del verbale e non il decreto, con conseguente violazione delle norme sulla comunicazione dell'imputazione e dell'art. 6 CEDU
La decisione
Rigetto del ricorso in Cassazione. La Corte ha ritenuto che: (1) il rimedio esperibile era correttamente quello di cui all'art. 629-bis; (2) dai documenti risultava l'invio del decreto ai carabinieri e la relata attestava la notifica, per cui l'assenza del decreto tra gli allegati era riconducibile a un errore materiale e non provava la mancata notifica; (3) in ogni caso il ricorrente aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo (ricezione del verbale, indicazione dei numeri di ruolo), quindi il rimedio era escluso; pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali; disposto oscuramento dei dati identificativi relativi al reato di lesioni
Norme richiamate
la rescissione del giudicato possa essere richiesta dal condannato "nei cui confronti si sia proceduto in assenza .. qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza"
La riforma (Cartabia) ha aumentato l'onere probatorio: il richiedente deve dimostrare sia l'erronea dichiarazione di assenza (mancanza dei presupposti di art. 420-bis) sia l'impossibilità di impugnare senza sua colpa; il rimedio è escluso se si prova l'effettiva conoscenza della pendenza del processo
Fissa i presupposti formali per la dichiarazione di assenza dell'imputato; la rescissione richiede la prova che la dichiarazione di assenza sia stata illegittima rispetto a tali presupposti
Non sono deducibili mediante incidente di esecuzione le nullità assolute e insanabili connesse all'omessa citazione in processi celebrati in assenza, dopo il passaggio in giudicato; il rimedio adeguato è l'art. 629-bis
Sezioni Unite, sentenza Lovric n. 15498/2020 (Rv. 280931)
Ha chiarito che le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione in giudizio celebrato in assenza non possono essere rimediate con incidente di esecuzione e che va valorizzata la possibilità della rescissione ai sensi dell'art. 629-bis per l'incolpevole mancata conoscenza del processo
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Riconosce il diritto a un processo equo, compresa la necessità che l'imputato sia informato dell'accusa; tuttavia la sua protezione si valuta alla luce delle prove di effettiva conoscenza della pendenza del processo
d.lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia)
Ha modificato la disciplina dell'art. 629-bis, innalzando l'onere probatorio del ricorrente e specificando i requisiti per la rescissione del giudicato nelle ipotesi di processo celebrato in assenza
Massime di principio
- Dopo la riforma Cartabia l'onere probatorio per ottenere la rescissione è più gravoso: il ricorrente deve provare insieme l'illegittimità della dichiarazione di assenza (art. 420-bis) e l'impossibilità di impugnare senza sua colpa; il rimedio è escluso se è dimostrata l'effettiva conoscenza del processo
- La relata di notifica redatta dagli ufficiali notificatori fa fede fino a querela di falso: la mancata allegazione di un atto tra gli allegati non prova automaticamente la sua mancata notifica se vi sono elementi che indicano l'invio e l'attestazione della notifica
- La ricezione del verbale di udienza con indicazione dei numeri di ruolo e della data può integrare 'effettiva conoscenza' della pendenza del processo e quindi escludere la rescissione
- Mere prassi dell'ufficio o presunzioni legate al modo di trasmissione degli atti non sostituiscono la prova che l'imputato non abbia avuto conoscenza effettiva del processo; è necessario documentare la concreta impossibilità di conoscere il procedimento
- Se si ritiene di non essere stati validamente notificati, è utile conservare o acquisire tempestivamente ogni documento di notifica, produrre prove testimoniali o documentali e valutare subito l'azione di rescissione ex art. 629-bis entro i termini utili
- La mancata impugnazione da parte di un difensore di ufficio non esclude il controllo sulla correttezza delle notifiche: tuttavia, il giudice valuta se l'imputato con ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscere e impugnare la sentenza
- In caso di contestazione della relata o della notifica, l'azione più efficace è dimostrare concretamente l'assenza di conoscenza del processo prima della sentenza (documenti, dichiarazioni, mancata ricezione comprovata), o proporre querela di falso se la relata è ritenuta mendace
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