Cassazione Civile, Ordinanza n. 05734/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il procedimento di cassazione per rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Poiché la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti muniti di procura speciale e dal Ministero, la Corte ha escluso la pronuncia sulle spese, rilevando che esse restano regolate dagli accordi intervenuti tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da alcuni condomini-proprietari di un fabbricato in Avellino contro la società proprietaria-locatrice di alcune porzioni dello stesso immobile e contro il Ministero competente, dopo che i locali locati alla Soprintendenza erano stati trasformati con la chiusura di un porticato al piano terreno e la realizzazione, all'interno di un volume chiuso, di ingresso, scala, deposito e servizi igienici, con modificazione delle facciate e mutamento della destinazione d'uso di parti comuni. In primo grado le domande di illegittimità, ripristino e risarcimento erano state rigettate; in appello la decisione era stata riformata con condanna al ripristino del porticato mediante rimozione degli infissi. In Cassazione la società soccombente ha proposto ricorso per sei motivi avverso la sentenza d'appello, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso; i controricorrenti hanno accettato la rinuncia, e anche il Ministero ha aderito con atto di accettazione, pur non avendo svolto difese sostanziali.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso consente l'estinzione del giudizio di legittimità quando sia ritualmente proposta.
in caso di rinuncia accettata, il procedimento va dichiarato estinto; la Corte richiama anche il comma finale per escludere la condanna alle spese quando la rinuncia sia stata accettata dalle parti necessarie.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata e accettata dalle controparti munite di procura speciale, determina l'estinzione del procedimento di legittimità.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dai controricorrenti e dagli altri soggetti costituiti che abbiano titolo ad accettarla, la Corte può dichiarare l'estinzione senza provvedere sulle spese, lasciandole regolate dagli accordi tra le parti.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte non entra nel merito dei motivi dedotti e si arresta alla verifica dei presupposti processuali dell'estinzione.
Come è indicizzato
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