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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20908/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione basato sull'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.: si censura la mancanza o la manifesta illogicita della motivazione in ordine alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione. In particolare si contesta che il giudice dell'esecuzione abbia attribuito aumenti di pena di notevole entita (in particolare un aumento di 4 anni per un reato satellite) senza indicare il percorso motivazionale e i criteri adottati, creando una possibile sperequazione rispetto agli altri reati posti in continuazione e rispetto a quanto gia fissato in sede di cognizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Dopo aver ricostruito le sentenze di cognizione e l'ordinanza impugnata, ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha motivato specificamente e in modo adeguato l'aumento di 4 anni relativo a un reato satellite, né ha dimostrato di aver applicato i criteri dell'art. 133 c.p. e di rispettare il rapporto di proporzione tra le pene. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione e ha rinviato il procedimento al G.I.P. del Tribunale di Napoli per un nuovo esame della quantificazione delle pene conformemente ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per la mancanza o manifesta illogicita della motivazione; fondamento della censura svolta dal difensore di Arcopinto.

  • art. 671, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina l'attivita del giudice dell'esecuzione nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio partendo dalla pena per il reato piu grave; da cui il giudice dell'esecuzione deve muovere per la quantificazione complessiva.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri che il giudice deve considerare nella determinazione della pena (circostanze attinenti alla personalita, al fatto, alle modalita, ecc.); la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione dia conto di tali elementi quando giustifica aumenti per continuazione.

  • art. 99, comma quarto, cod. pen.

    Norma sulla recidiva; nella ricostruzione di fatto la Corte osserva che un aumento rilevato in esecuzione risultava in realta riconducibile all'aumento per recidiva gia operato in sede di cognizione.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Rinvio alla disciplina degli aumenti quando il giudice di cognizione ha gia unificato reati sotto il vincolo della continuazione; utile per confrontare le misure gia adottate in cognizione e quelle poi applicate in esecuzione.

  • Giurisprudenza citata (Sezioni Unite e Sezioni Unite rilevanti)

    Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021; Sez. U, n. 7930 del 21/4/1995; Sez. 6, n. 48009 del 28/9/2016; Sez. 1, n. 21641 dell'8/1/2016; Sez. 6, n. 7777 del 29/1/2013

    Confermano l'onere motivazionale distinto e proporzionato per ciascun aumento di pena in caso di reato continuato, e richiedono motivazioni piu circostanziate in relazione all'entita dell'aumento per evitare surrettizio cumulo materiale di pene o sperequazioni.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per continuazione, deve individuare il reato piu grave e partire dalla pena base di quest'ultimo.
  • Gli aumenti di pena per ciascun reato satellite devono essere calcolati e motivati distintamente; il livello di dettaglio richiesto nella motivazione cresce con l'entita dell'aumento.
  • La motivazione deve richiamare e applicare i criteri dell'art. 133 c.p. (circostanze personali, modalita dell'azione, pericolosita, ecc.) per giustificare differenze di trattamento tra reati analoghi.
  • Non e consentito, senza adeguata giustificazione, determinare aumenti per continuazione tali da configurare una sperequazione o un cumulo materiale rispetto alle pene gia inflitte in sede di cognizione; se il giudice d'esecuzione intende superare le quantificazioni implicitamente o esplicitamente stabilite dal giudice della cognizione, deve darne chiara e specifica motivazione.
  • In assenza di motivazione sufficiente sugli aumenti, la decisione sul trattamento sanzionatorio puo essere annullata in cassazione e rinviata per un nuovo esame.

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