Sentenza n. 13637/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'ottemperanza della Sentenza del 04.11.2025, di accoglimento parziale, numero cronologico -OMISSIS- del 04.11.2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Diritti della Persona e Immigrazione Civile, nella persona del Giudice, Dott.ssa Antonella Di Tullio, nell’ambito del procedimento iscritto al R.G. n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma del 4 novembre 2025, mediante l'omessa emanazione dei visti richiesti
Esito
Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza a una sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione Civile, che aveva accolto parzialmente le sue domande. Il ricorso era rivolto contro il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Ambasciata d'Italia Islamabad, ai quali veniva imputata la mancata esecuzione della pronuncia mediante l'emanazione dei visti richiesti. Il MAECI si è costituito resistendo al ricorso. Nel corso del giudizio sono stati emanati i visti richiesti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, nelle more del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione ha emanato i visti richiesti, realizzando il risultato sostanziale perseguito dal ricorrente. Ha posto le spese a carico del MAECI in applicazione della soccombenza virtuale, liquidandole in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'azione di ottemperanza, ma la decisione definisce il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'emanazione dei visti richiesti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'emanazione nelle more del processo dell'atto o della prestazione amministrativa dovuta in esecuzione del titolo giudiziale determina la cessazione della materia del contendere, quando realizza integralmente il risultato sostanziale perseguito dal ricorrente.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
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