Cassazione Penale, Sentenza n. 16912/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova che aveva dichiarato tardivo e quindi inammissibile il reclamo presentato avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di concessione di liberazione anticipata relativa al periodo detentivo 15/12/2023 - 15/06/2024. Il ricorrente sostiene che il reclamo è stato presentato a mezzo PEC il 3/10/2024 alle ore 15:49, quindi entro il termine perentorio di 10 giorni, mentre il Tribunale aveva considerato come data di deposito il timbro di cancelleria del 4/10/2024 e dichiarato l'impugnazione tardiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che dagli atti risulta provata la presentazione del reclamo il pomeriggio del 3/10/2024 all'indirizzo di posta certificata dell'ufficio giudiziario e che il termine di 10 giorni deve essere valutato con riguardo al momento di accettazione dell'atto da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Genova per il prosieguo.
Norme richiamate
Rilevata la questione riguardante le notificazioni e i termini processuali: la Corte interpreta che per la tempestività rileva il momento di accettazione informatica dell'atto da parte dell'ufficio giudiziario.
art. 69-bis, comma 5, Ordinamento penitenziario
art. 69-bis comma 5 Ord. pen. (come sostituito dall'art. 5 d.l. 4 luglio 2024 convertito in legge 8 agosto 2024 n. 112)
Norma collegata alle procedure di impugnazione e alle modifiche introdotte dalla recente normativa: la Corte assume che la disciplina dei termini va interpretata tenendo conto delle modalità telematiche di presentazione degli atti.
art. 24, commi 1 e 4, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
art. 24 commi 1 e 4 d.l. 28/10/2020 n.137, conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020 n.176
Richiamata la disciplina emergenziale e la rilevanza delle comunicazioni telematiche; la Corte ne trae conferma circa la validità della presentazione via PEC nei termini previsti.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023 (Rv. 284854)
Sez. 4, n. 31230 del 14/06/2023, Rv. 284854
Precedente richiamato che stabilisce come momento rilevante per la tempestività sia quello dell'accettazione dell'atto da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario, non il timbro apposto successivamente dalla cancelleria.
Massime di principio
- Per i termini processuali telematici (PEC) rileva il momento di accettazione/consegna certificata da parte del sistema informatico dell'ufficio destinatario, non la data del timbro di cancelleria apposto successivamente.
- Un atto inviato via PEC entro la giornata di scadenza è valido se risulta la ricevuta di accettazione/consegna da parte dell'indirizzo PEC abilitato dell'ufficio giudiziario.
- In caso di contestazione di tardività, il ricorrente deve produrre le ricevute PEC (ricevuta di trasmissione e ricevuta di avvenuta consegna) e ogni dato che provi l'ora di accettazione del sistema dell'ufficio destinatario.
- Verificare sempre che la PEC sia inviata all'indirizzo ufficiale e abilitato dell'ufficio giudiziario; incertezza sull'indirizzo può compromettere la tempestività.
- Se l'ufficio giudiziario considera tardivo un atto basandosi solo sul timbro cancelleria, è possibile impugnare tale valutazione dimostrando la data/ora di accettazione informatica; la giurisprudenza recente è favorevole a questa valutazione.
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