Cassazione Penale, Ordinanza n. 16766/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla pretesa mancanza di motivazione rafforzata nella sentenza di appello, reputando invece che la Corte territoriale avesse adeguatamente confutato le ragioni dell'assoluzione di primo grado. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha disposto le statuizioni conseguenti all'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la decisione assolutoria di primo grado e lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. In primo grado l'imputato era stato assolto perché il giudice aveva ritenuto verosimile la tesi difensiva secondo cui, al momento del controllo, si trovava in casa e non aveva sentito il campanello a causa dell'assunzione di sostanze stupefacenti, valorizzando le dichiarazioni della madre e un certificato agli atti. Nel ricorso si deduceva, in sostanza, la mancanza di una motivazione rafforzata nella sentenza d'appello, trattandosi di riforma in peius di una sentenza assolutoria. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che la Corte territoriale si era specificamente confrontata con la motivazione di primo grado e aveva spiegato perché non potesse attribuirsi rilievo decisivo alle dichiarazioni della madre, non convivente con il figlio e dunque non informata sui fatti del giorno del controllo, limitatasi a riferire una generica abitudine del figlio, in crisi di astinenza, a dormire profondamente. È stato inoltre ritenuto ultroneo il richiamo al certificato, non idoneo a smentire l'accertamento compiuto in appello.
Norme richiamate
norma incriminatrice del delitto di evasione, contestato all'imputato in relazione all'asserito mancato rientro/difficoltà di reperimento al momento del controllo dei Carabinieri.
norma richiamata per le conseguenze processuali ed economiche derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma una sentenza assolutoria, è necessario che la motivazione dia conto delle ragioni del dissenso rispetto al primo giudice; tuttavia il requisito è soddisfatto se il giudice di appello si confronta specificamente con gli argomenti della sentenza riformata e spiega perché li ritiene non condivisibili.
- Le dichiarazioni di un familiare dell'imputato non possono essere poste a base dell'accertamento se il dichiarante non era presente ai fatti e non dispone di conoscenza diretta dell'episodio decisivo; il loro valore resta limitato a circostanze generiche o indirette.
- In sede di legittimità, la censura sulla mancanza di motivazione rafforzata è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata esplicita le ragioni della riforma e confuta puntualmente la versione accolta in primo grado.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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