Cassazione Penale, Ordinanza n. 05319/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che aveva escluso la particolare tenuità del fatto per difetto del presupposto della non occasionalità, valorizzando i plurimi precedenti specifici per evasione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 25/02/2025. Dal testo emerge che la doglianza riguardava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto in relazione a un reato di evasione. La Corte di cassazione ha ritenuto corretto il giudizio della Corte territoriale sul presupposto della non occasionalità del fatto, escluso in ragione dei plurimi precedenti specifici per evasione, circostanza ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando difetta il presupposto della non occasionalità del reato; i precedenti specifici per il medesimo reato possono escludere tale requisito.
Il testo richiama il reato di evasione come oggetto della condanna presupposta, senza sviluppare ulteriori profili applicativi della norma.
Massime di principio
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto presuppone che la condotta presenti carattere occasionale; la reiterazione di precedenti specifici può escludere tale requisito.
- In sede di legittimità è corretto dichiarare inammissibile il ricorso che si limiti a contestare una valutazione di merito già adeguatamente motivata sulla non occasionalità del fatto.
- La presenza di plurimi precedenti specifici per il medesimo reato costituisce un elemento idoneo a negare l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.
Come è indicizzato
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