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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9182/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 14/12/2021 con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma (2/3/2020). Sostiene che il collegio aveva pronunciato senza avere il fascicolo processuale a disposizione, deducendo un errore materiale e producendo un'attestazione di irreperibilità del fascicolo rilasciata dal Direttore di cancelleria.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'attestazione prodotta dal difensore (26/01/2022) sia anteriore alla decisione del 14/12/2021 e quindi non prova che al momento della decisione il collegio non disponesse del fascicolo; inoltre è stata acquisita un'ulteriore attestazione (28/10/2022) del Direttore di cancelleria che chiarisce la circostanza. Per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile (Caranci Andrea) liquidate in € 3.600,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Affermata la necessità di valutare la sussistenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità per irrogare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; in mancanza di elementi che escludano la colpa, è possibile disporre il versamento

Massime di principio

  • La produzione di attestazioni o prove datate successivamente alla decisione impugnata non prova che, al momento della decisione, il fascicolo non fosse disponibile: occorrono certificazioni contemporanee o antecedenti alla decisione
  • Se si contesta che un organo giudicante ha deciso senza gli atti, il requisito probatorio grava sul ricorrente che deve dimostrare l'assenza del fascicolo al momento della decisione
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; può aggiungersi una sanzione a favore della Cassa delle ammende se non risulta che l'inammissibilità sia avvenuta senza colpa
  • In presenza di una parte civile costituita, il ricorrente inammissibile può essere condannato anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile
  • Per contestare l'istruzione o la disponibilità del fascicolo presso la cancelleria è opportuno acquisire attestazioni rilasciate entro termini che rendano evidente la situazione al momento della decisione o utilizzare mezzi processuali immediati (es. istanza cautelare o segnalazione alla stessa cancelleria) per preservare la prova

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