Cassazione Penale, Sentenza n. 24392/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna del Tribunale di Messina (1/2/2022, irrevocabile 9/9/2022) per il reato ex art. 6, commi 2 e 6, legge n. 401/1989. L'istanza di revisione sosteneva l'esistenza di "prove nuove": il fallimento della società calcistica ACR Messina, non valutato (neppure implicitamente) nella sentenza di condanna; il ricorrente affermava che il richiamo alla giurisprudenza era volto solo a dimostrare la decisività della prova nuova e non a chiedere l'applicazione di un orientamento giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto l'istanza di revisione manifestamente infondata perché non accompagnata dalla documentazione comprovante il fallimento dell'ACR Messina né da prova che il fallimento fosse intervenuto al momento del fatto. Ha precisato che il fallimento non può essere assunto come fatto notorio e che la modifica del nome societario richiede prova della continuità giuridica. Ha richiamato l'esame preliminare limitato della Corte d'appello (sommaria delibazione) e la nozione di "prove nuove" ai fini dell'art. 630 c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
la revisione può essere richiesta "se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631"
La Corte richiama che per "prove nuove" s'intendono quelle sopravvenute o scoperte dopo la sentenza definitiva o non acquisite nel precedente giudizio, purché non valutate neppure implicitamente; tali prove devono essere effettivamente documentate e idonee, in concreto, a dimostrare l'innocenza secondo l'art. 631
Richiede che la domanda di revisione contenga gli elementi su cui si fonda la richiesta; l'assenza di documenti essenziali (es. sentenza di fallimento) determina l'inammissibilità per mancanza degli elementi richiesti
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Sono le censure indicate dal ricorrente in cassazione (inosservanza delle norme processuali e altri vizi formali); la Corte tuttavia ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, senza accogliere tali censure
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma in favore della Cassa delle Ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00
legge n. 401/1989, art. 6, commi 2 e 6
Norma sostanziale oggetto della condanna iniziale (reato per il quale Occhino era stato condannato dal Tribunale di Messina)
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 2437/2009; Sez. 6, n. 5654/2021; Sez. Un. n. 6141/2018; Sez. 3, n. 30720/2020)
richiami alle pronunce su sommaria delibazione, nozione di prova nuova e criterio del fatto notorio
Precisano che l'esame di ammissibilità della revisione è limitato a una sommaria delibazione per escludere manifesti errori, definiscono i limiti della nozione di "prove nuove" e chiariscono che il "fatto notorio" è circoscritto a conoscenze storiche o fenomeni naturali, non a fatti giuridici come il fallimento
Massime di principio
- Una domanda di revisione fondata su "prove nuove" deve sempre allegare e documentare le prove decisive (es. la sentenza di fallimento); la mancanza di tali documenti rende l'istanza inammissibile.
- La Corte d'appello effettua solo una sommaria delibazione per verificare la non manifesta infondatezza: può dichiarare inammissibile l'istanza se risulta evidentemente inidonea, ma non entra nel merito approfondito delle prove, riservato al giudizio di revisione.
- Non si può assumere come "fatto notorio" un evento giuridico o storico-documentale (come un fallimento societario) che richieda prova specifica; i fatti notori sono conoscenze generali, storiche o naturali ben radicate.
- Se l'efficacia della prova nuova dipende dalla verifica della continuità giuridica tra società (es. cambio nome o rifondazione), occorre porre in allegato la documentazione probatoria che dimostri tale continuità; in mancanza, la prova non è idonea a fondare la revisione.
- Quando si richiama orientamento giurisprudenziale, è utile chiarire se il richiamo serve solo a dimostrare la decisività della prova nuova o se si chiede effettivamente l'applicazione di un diverso orientamento; l'ambiguità può indebolire l'istanza.
- Presentare in cassazione un ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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