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Parere

Parere n. 859/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla Fondazione Insieme per la Vista Ets contro la Regione Liguria e Regione Liguria e nei confronti dell’Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria per l’annullamento: a) della deliberazione della Giunta Regione Liguria n.589-2023 (seduta n.3814) del 22 giugno 2023 (prot. 2023/870166), pubblicata sul sito istituzionale - regionale in data 27 giugno 2023, avente ad oggetto "Revisione e aggiornamento dei requisiti autorizzativi delle strutture di chirurgia ambulatoriale di cui alla deliberazione n. 944/2018, come modificata dalle deliberazioni n.n. 552/22 e 351/2022"; b) del documento tecnico "riordino della chirurgia ambulatoriale", e relativi allegati tecnici (A, B, C, D ed E), parte integrante della delibera di giunta regionale n. 589-2023; c) nonché, per quanto possa occorrere, della nota n. 9073 del 12 maggio 2023, della richiesta di parere n. 449 del 19 maggio 2023, del parere della II Commissione Consiliare n. 724127 del 14 giugno 2023 e dell'atto regionale 2023-AC-663, tutti documenti richiamati nella delibera regionale qui impugnata e di contenuto non conosciuto/noto; d) di ogni altro atto e provvedimento collegato, antecedente, presupposto, conseguente e comunque connesso ai provvedimenti e atti sopra indicati, in quanto lesivi delle situazioni giuridiche soggettive della ricorrente.

Giustizia amministrativa202400392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione della Giunta regionale Liguria n. 589/2023 e dei relativi allegati tecnici sulla revisione dei requisiti autorizzativi delle strutture di chirurgia ambulatoriale, con specifico riguardo alla presenza dell’anestesista negli interventi di cataratta

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente chiede l’annullamento della deliberazione regionale n. 589/2023, del documento tecnico sul riordino della chirurgia ambulatoriale e degli atti presupposti e connessi, contestando in particolare che, per le strutture di Tipo 2 e per gli interventi chirurgici ambulatoriali tra cui la cataratta, non sia prevista la presenza obbligatoria e continuativa del medico anestesista in sala operatoria, essendo richiesta soltanto la sua presenza nella struttura e la visita anestesiologica preoperatoria. L’Amministrazione sostiene la legittimità della disciplina regionale, richiamando le Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità del 20 marzo 2023 sulla chirurgia della cataratta dell’adulto, secondo cui la presenza continuativa dell’anestesista non è necessaria in assenza di specifiche condizioni di rischio, purché sia disponibile nella struttura per le urgenze e le emergenze. Il Ministero richiama inoltre la discrezionalità tecnico-amministrativa regionale, la coerenza della disciplina con le indicazioni adottate da altre Regioni e l’esigenza di recuperare le liste di attesa. Il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi sulla situazione complessiva nelle Regioni e sulla procedura seguita dalla Regione Liguria, inclusa la conformità ai LEA nazionali e l’eventuale previo coinvolgimento delle società scientifiche e delle associazioni interessate.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso nel merito né ha esaminato in via definitiva le questioni di rito. Ha ritenuto l’affare non ancora maturo per la decisione e ha disposto un supplemento istruttorio. Il Ministero della salute dovrà fornire, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione integrativa contenente: un quadro complessivo della situazione in tutte le Regioni; chiarimenti acquisiti dalla Regione Liguria sulla procedura adottata per elaborare le scelte contestate; indicazioni sulla conformità di tali scelte ai LEA nazionali previsti dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017; informazioni sull’eventuale previa condivisione delle scelte con le società scientifiche, comprese le associazioni ricorrenti, mediante tavoli di confronto. La relazione dovrà essere previamente trasmessa alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine di 30 giorni per osservazioni e controdeduzioni, da trasmettere alla Sezione unitamente alla relazione. Il ricorso è stato rinviato a un’adunanza da fissarsi entro il terzo trimestre del 2026, con riserva di ogni questione di rito e di merito.

Osservazioni

Istruttoria comparativa nazionale

È necessario acquisire un quadro complessivo della disciplina e della situazione applicata in tutte le Regioni, al fine di valutare il contesto nel quale si colloca la disciplina ligure sulla presenza dell’anestesista negli interventi di cataratta.

Procedura seguita dalla Regione Liguria

Devono essere forniti chiarimenti sulla procedura amministrativa e tecnico-sanitaria seguita per pervenire alle scelte contenute nella deliberazione n. 589/2023.

Conformità ai LEA nazionali

Occorre verificare se le scelte regionali siano state adottate in conformità con i LEA nazionali previsti dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017, anche con riguardo alle diverse procedure previste in relazione alla tipologia di intervento.

Confronto con società scientifiche e associazioni interessate

Devono essere chiariti l’eventuale previo coinvolgimento e la condivisione delle scelte con le società scientifiche, comprese le associazioni ricorrenti, nell’ambito di appositi tavoli di confronto.

Norme richiamate

  • d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il Consiglio di Stato richiede di verificare la conformità delle scelte regionali ai LEA nazionali e alle diverse procedure previste in relazione alla tipologia di intervento.

  • Linee guida sulla chirurgia della cataratta dell’adulto dell’Istituto Superiore di Sanità, 20 marzo 2023

    Gli studi disponibili non evidenziano un aumento della numerosità di complicazioni sistemiche senza la presenza continuativa dell’anestesista in sala operatoria; è necessaria la disponibilità di un medico specialista in anestesia e rianimazione nella struttura, mentre la presenza continuativa in sala operatoria è riservata ai pazienti con specifiche condizioni di rischio o particolari esigenze cliniche.

    Le Linee guida sono richiamate dall’Amministrazione quale fondamento tecnico-scientifico della disciplina regionale, che non impone la presenza continuativa dell’anestesista in tutti gli interventi di cataratta, ma la prevede nei casi individuati dalla valutazione anestesiologica.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso è trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale il Consiglio di Stato esprime il parere previsto dalla disciplina del rimedio.

Massime di principio

  • Quando un ricorso straordinario riguarda scelte amministrative fondate su valutazioni tecnico-sanitarie, il Consiglio di Stato può disporre un supplemento istruttorio prima di pronunciarsi, se gli elementi disponibili non consentono di verificare adeguatamente il quadro fattuale e procedurale.
  • Nella valutazione della legittimità di una disciplina sanitaria regionale deve essere verificata non solo la coerenza con le evidenze tecnico-scientifiche richiamate dall’amministrazione, ma anche la conformità ai LEA nazionali.
  • Le scelte regionali in materia sanitaria richiedono un’adeguata ricostruzione del procedimento seguito, inclusi gli eventuali momenti di confronto con società scientifiche e soggetti rappresentativi interessati, quando tali elementi risultino rilevanti per la verifica dell’istruttoria e della ragionevolezza della decisione.
  • Prima della decisione definitiva su un ricorso straordinario, gli elementi acquisiti mediante istruttoria integrativa devono essere trasmessi alla parte ricorrente, alla quale deve essere consentito di formulare osservazioni e controdeduzioni.

Disciplina regionale della chirurgia ambulatoriale e presenza dell’anestesista

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una fondazione operante nel settore della tutela della vista contro la Regione Liguria, nei confronti dell’Azienda ligure sanitaria. È impugnata la deliberazione della Giunta regionale n. 589/2023, con i relativi documenti tecnici, concernente la revisione e l’aggiornamento dei requisiti autorizzativi delle strutture di chirurgia ambulatoriale.

Premesse e richiesta della ricorrente

La ricorrente contesta in particolare la disciplina prevista per le strutture di Tipo 2 e per le prestazioni chirurgiche ambulatoriali, tra cui l’intervento di cataratta. Secondo la prospettazione del ricorso, la deliberazione non imporrebbe la presenza obbligatoria del medico anestesista in sala operatoria, limitandosi a richiedere la sua presenza nella struttura e lo svolgimento della visita anestesiologica preoperatoria.

La fondazione agisce richiamando le proprie finalità statutarie nel settore della prevenzione, del controllo e della cura delle patologie e dei difetti visivi, nonché della tutela del diritto alla vista quale componente del diritto alla salute.

Difese dell’Amministrazione

Il Ministero della salute, sulla base delle osservazioni della Regione Liguria e della relazione tecnica dell’Azienda ligure sanitaria, ha contestato la fondatezza del ricorso. La disciplina regionale è stata ritenuta coerente con le Linee guida sulla chirurgia della cataratta dell’adulto pubblicate nel Sistema nazionale linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità il 20 marzo 2023.

Le Linee guida, secondo quanto riportato nel parere, non evidenziano un aumento delle complicazioni sistemiche in assenza della presenza continuativa dell’anestesista in sala operatoria. In mancanza di una specifica prestazione anestesiologica e per i pazienti privi di condizioni di particolare rischio, non sarebbe quindi necessaria né la valutazione anestesiologica preoperatoria né la presenza continuativa dell’anestesista, purché nella struttura sia disponibile un medico specialista in anestesia e rianimazione capace di intervenire nei tempi previsti per le situazioni di urgenza ed emergenza.

La presenza continuativa dell’anestesista sarebbe invece riservata agli interventi eseguiti su pazienti affetti da patologie sistemiche tali da mettere a rischio le funzioni vitali, nonché ai pazienti claustrofobici o con disabilità psichiatrica per i quali sia stata richiesta una valutazione anestesiologica preoperatoria.

L’Azienda ligure sanitaria ha inoltre rappresentato che le indicazioni regionali sarebbero analoghe a quelle adottate da altre Regioni e funzionali anche al recupero delle liste di attesa. È stata richiamata la giurisprudenza secondo cui, in presenza di valutazioni tecnico-discrezionali caratterizzate da un fisiologico margine di opinabilità, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, salvo che emergano travisamenti, pretestuosità, irrazionalità o manifesta inattendibilità.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione non ha ritenuto il ricorso maturo per la decisione. Il parere non contiene quindi una pronuncia definitiva né sull’ammissibilità né sulla fondatezza delle censure, che restano impregiudicate.

Il Collegio ha ritenuto necessario completare l’istruttoria su due piani: il quadro comparativo nazionale e il procedimento concretamente seguito dalla Regione Liguria.

Incombenti istruttori

Il Ministero della salute dovrà acquisire e trasmettere:

  • un quadro complessivo della situazione in tutte le Regioni;
  • chiarimenti della Regione Liguria sulla procedura seguita per adottare le scelte contenute nella deliberazione impugnata;
  • indicazioni sulla conformità delle scelte regionali ai LEA nazionali previsti dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017, tenuto conto delle diverse procedure previste in relazione alla tipologia di intervento;
  • chiarimenti sull’eventuale previa condivisione delle scelte con le società scientifiche, comprese le associazioni ricorrenti, nell’ambito di appositi tavoli di confronto.

La relazione integrativa dovrà essere trasmessa entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. Prima dell’invio alla Sezione, dovrà essere inoltrata alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine di 30 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.

Conclusioni

La Sezione ha disposto gli incombenti istruttori, rinviando l’ulteriore trattazione a un’adunanza da fissarsi entro il terzo trimestre del 2026. Il parere ha natura interlocutoria: non attribuisce la prevalenza né alla fondazione ricorrente né all’Amministrazione e lascia impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioAssistenza e prestazioni sanitarieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

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