Cassazione Civile, Ordinanza n. 28268/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati in relazione ad atti di vendita di immobili attuativi di un programma di edilizia residenziale. L'Amministrazione finanziaria aveva liquidato le imposte ipotecaria, catastale e di registro in misura fissa, ritenendo sussistenti i presupposti per l'imponibilità IVA. La contribuente aveva impugnato gli avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che aveva accolto il ricorso; l'appello dell'Agenzia era stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale. In Cassazione l'Agenzia proponeva un solo motivo, ma nelle more del giudizio depositava istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, e che la domanda risultava regolare perché era stato eseguito il pagamento necessario al perfezionamento della definizione. Anche la contribuente depositava analoga istanza.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Poiché non risultava presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non era stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, senza liquidazione giudiziale.
Norme richiamate
La definizione agevolata delle controversie tributarie sospende il processo alle condizioni previste dalla norma; in mancanza di istanza di trattazione entro il termine stabilito e in assenza di diniego della definizione, il giudizio va dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata quale base della definizione agevolata della lite.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è stata validamente definita con la procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere se non risulta tempestivamente depositata istanza di trattazione e non sia stato notificato diniego della definizione.
- La definizione agevolata della lite tributaria comprende anche le spese processuali, che restano quindi a carico della parte che le ha anticipate e non vanno liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione.
- L'intervenuto perfezionamento della definizione agevolata, comprovato dal pagamento dovuto, rende superflua la prosecuzione del giudizio di legittimità.
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