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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22924/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

Due soggetti hanno chiesto l'ammissione al passivo fallimentare per un credito di euro 300.000, deducendo di avere consegnato in più occasioni tale somma a un soggetto poi fallito, presentatosi come consulente e promotore finanziario, affinché provvedesse a investirla, senza ricevere restituzione. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte, limitatamente a euro 99.750 ritenuti provati, facendo leva sulla nullità del contratto di investimento per difetto di forma scritta e sul conseguente obbligo restitutorio. I creditori hanno proposto opposizione avverso il parziale rigetto; il tribunale, in contumacia del fallimento, ha però revocato il provvedimento del giudice delegato e ha dichiarato inammissibile l'intera domanda di ammissione al passivo. Con il ricorso per cassazione, articolato in undici motivi, i ricorrenti hanno censurato in primo luogo la nullità del decreto e del procedimento per violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che il tribunale dell'opposizione non poteva peggiorare la loro posizione in assenza di impugnazione del curatore o di altro creditore.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente fondato: nel giudizio di opposizione allo stato passivo, in assenza di impugnazione del curatore o di altro creditore, il tribunale non può riformare in peius il provvedimento del giudice delegato nei confronti del creditore opponente. Il decreto impugnato è stato quindi cassato nella parte in cui dichiarava inammissibile la domanda di ammissione al passivo. La causa è stata rinviata al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, affinché decida sull'intera domanda dei ricorrenti, restando fermo il giudicato endofallimentare sull'esistenza del credito già ammesso dal giudice delegato per l'importo di euro 99.750. Sono rimasti assorbiti tutti gli altri motivi. Il tribunale del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 r.d. 267/1942

    L'opposizione allo stato passivo è un mezzo di impugnazione nel quale, se manca l'impugnazione della curatela o di altro creditore, opera il divieto di reformatio in peius nei confronti del creditore opponente.

  • art. 99 r.d. 267/1942

    Il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria e sostitutiva, ma è retto dal principio di immutabilità della domanda e non consente al tribunale di ampliare il proprio sindacato in danno dell'opponente oltre i limiti devoluti dall'impugnazione.

  • art. 93 r.d. 267/1942

    È richiamato nel motivo di ricorso quale norma del procedimento di ammissione al passivo, ma non è oggetto di autonoma decisione nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce di pronunciare oltre i limiti della domanda e dell'impugnazione, fondando il divieto di reformatio in peius.

  • art. 329 c.p.c.

    La mancata impugnazione delle parti della decisione non contestate consolida il giudicato interno, che nel caso di specie è endofallimentare.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale non può peggiorare la posizione del creditore opponente rispetto al provvedimento del giudice delegato se la curatela o altro interessato non hanno proposto impugnazione, neppure incidentale.
  • L'opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria e sostitutiva, ma resta soggetta al principio di immutabilità della domanda e ai limiti oggettivi e soggettivi dell'impugnazione proposta.
  • Il divieto di reformatio in peius nei mezzi di impugnazione discende dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dalla stabilizzazione del giudicato interno sulle parti non investite dall'impugnazione.
  • Se il giudice dell'opposizione viola il divieto di reformatio in peius, il provvedimento è cassabile e la causa va rinviata al giudice di merito per la decisione nei limiti corretti della domanda originaria e delle parti non coperte da giudicato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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