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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40290/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per concorso in truffa. In fatto, la decisione di merito aveva ritenuto decisivi: il pagamento della falsa assicurazione da parte della persona offesa, confluito su una carta Postepay intestata alla ricorrente, l'assenza di denuncia di furto o smarrimento della carta e la mancanza di elementi contrari idonei a sostenere una tesi alternativa. Con il primo motivo si deduceva mancanza di motivazione sull'affermazione di responsabilità e, sostanzialmente, si contestava la prova della partecipazione dell'imputata al reato, chiedendo una diversa lettura delle risultanze processuali. Con il secondo motivo si lamentava l'omessa motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo si deduceva vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato la posizione dell'imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché, pur formalmente denunciando un vizio di motivazione, in realtà proponeva una nuova valutazione del materiale probatorio ed era reiterativo di doglianze già esaminate e disattese in appello con motivazione ritenuta lineare e logica. Ha considerato il secondo motivo generico e comunque manifestamente infondato, osservando che il giudizio di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che la Corte territoriale aveva adeguatamente valorizzato, in senso ostativo, il danno non minimale e la gravità/insidiosità della condotta. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era stato congruamente fondato sull'assenza di elementi positivi, sui precedenti penali e sulla mancanza di segni di resipiscenza. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    indica il reato di truffa per il quale era stata affermata la responsabilità della ricorrente quale concorrente

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è valutata dal giudice di merito secondo criteri discrezionali e può essere esclusa per danno non minimale e gravità/insidiosità della condotta

  • art. 133 c.p.

    criteri utilizzati per il giudizio sulla particolare tenuità del fatto e per la valutazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in presenza di assenza di elementi positivi, precedenti penali e mancanza di resipiscenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito devolvere una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio sotto la veste formale del vizio di motivazione, quando la censura si traduca nella mera riproposizione di questioni già dedotte in appello e già logicamente disattese dal giudice di merito.
  • La motivazione di merito sull'affermazione di responsabilità è immune da censura se individua elementi fattuali specifici e convergenti, idonei a collegare l'imputato alla consumazione del reato, e se esclude plausibili tesi alternative per mancanza di riscontri.
  • Il giudizio di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione; elementi come il danno non minimale e la peculiare insidiosità della condotta possono legittimamente precludere il beneficio.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice valorizza l'assenza di elementi positivi, i precedenti penali e la mancata emersione di segni di resipiscenza.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se dovuta nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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