Sentenza del 21/07/2015 n. 15293 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Calabria che aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio contro la decisione della CTP di Cosenza, favorevole al contribuente, relativa ad avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 1991 e 1992. La CTR aveva ritenuto invalida la sottoscrizione dell'appello perché non proveniente dal Direttore dell'Agenzia o da un soggetto munito di procura generale. L'Agenzia ha dedotto la violazione degli artt. 10, 11, 12 e 52 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sottoscrizione del funzionario preposto al settore contenzioso è sufficiente, poiché la delega può risultare implicitamente dalla preposizione organizzativa al reparto competente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che l'appello è validamente sottoscritto dal funzionario preposto al reparto contenzioso, senza necessità di una procura generale espressa, purché non sia contestata e provata la sua estraneità all'Ufficio o l'usurpazione del potere di impugnare. La CTR ha quindi errato nel rilevare d'ufficio il difetto di sottoscrizione sulla sola base della mancata firma del Direttore dell'Agenzia. La sentenza è stata cassata con rinvio a diversa composizione della CTR della Calabria, che dovrà esaminare nel merito l'appello dell'Ufficio e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 10, 11 e 12
Le disposizioni individuano la legittimazione processuale e le modalità di rappresentanza e difesa nel processo tributario. La sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario preposto al settore competente può essere sufficiente, quando tale preposizione implica una delega generale interna.
Disciplina l'appello nel processo tributario. L'atto non è inammissibile per la sola mancata sottoscrizione del Direttore dell'Agenzia, se è sottoscritto da un funzionario competente e non viene dimostrata l'assenza del relativo potere.
Attribuisce la legittimazione processuale alle Agenzie fiscali, anche attraverso la loro articolazione in uffici locali.
Cass. civ., n. 628/2006; n. 6691/2014; n. 20911/2014; n. 21546/2011; n. 874/2009; n. 2432/2001
La sottoscrizione dell'atto di appello ... deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega ... può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ... al settore del contenzioso.
La preposizione formale del funzionario al reparto contenzioso costituisce una forma valida di delega generale. La validità si presume quando l'atto proviene dall'Ufficio competente, salvo specifica contestazione e prova contraria.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un atto di impugnazione dell'Amministrazione finanziaria può essere validamente sottoscritto dal funzionario responsabile del settore contenzioso, anche senza una procura generale allegata, se la sua competenza deriva dalla preposizione organizzativa all'ufficio.
- Il giudice non dovrebbe dichiarare d'ufficio l'inammissibilità dell'appello soltanto perché l'atto non è firmato dal Direttore dell'Agenzia.
- Chi contesta la validità della sottoscrizione deve allegare e dimostrare che il firmatario non apparteneva all'Ufficio competente o non aveva il potere di proporre l'impugnazione; la semplice assenza della firma del Direttore non è sufficiente.
- La provenienza dell'atto dall'Ufficio competente comporta, in linea generale, una presunzione di validità e di riferibilità all'Amministrazione, superabile con prova contraria.
- La cassazione con rinvio per un errore processuale non decide il merito dell'accertamento fiscale: il giudice di rinvio deve esaminare nuovamente il contenuto dell'appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 lug 2015Sentenza del 21/07/2015 n. 15282 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 lug 2015Sentenza del 21/07/2015 n. 15289 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 lug 2015Sentenza del 21/07/2015 n. 15291 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 lug 2015Sentenza del 21/07/2015 n. 15298 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 lug 2015Sentenza del 21/07/2015 n. 15301 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 lug 2015Sentenza del 21/07/2015 n. 15304 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →